Cassazione Civile, Sentenza n. 5633/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito: ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Di Leo. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali sia del giudizio di merito sia di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia che, accogliendo l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Di Leo, aveva revocato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione e condannato l'INPS al pagamento delle spese, ritenendo la sentenza di merito (n. 6567/2010) idonea a fondare l'esecuzione. Nei motivi di cassazione l'INPS deduceva (i) omesso esame di fatto decisivo circa la natura del titolo (se mero accertamento o provvedimento di condanna) e (ii) violazione delle norme processuali in tema di liquidazione e compensazione delle spese (artt. 91 e 92 c.p.c.).
Norme richiamate
R.D. n. 1949/40
ai sensi del R.D. n. 1949/40 e successive modificazioni
Norma sostanziale invocata per la richiesta di iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli; costituisce il titolo di diritto vantato dall'istante nel giudizio di cognizione, ma la decisione sulla esecutività del provvedimento si fonda sulla natura del titolo giudiziale e sulla cosa giudicata
art. 442 cod. proc. civ.
con ricorso ai sensi dell’art. 442 cod. proc. civ.
Articolo richiamato come base procedurale della domanda di cognizione introdotta dal Di Leo; contestualizza l'origine del titolo giudiziale poi valutato in esecuzione
art. 612 cod. proc. civ.
idoneo a fondare l’esecuzione ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ.
Norma sul procedimento esecutivo invocata nel dibattito sulla esecutività delle sentenze: la Corte affronta se e in quali termini una sentenza (in particolare se contenente giudicato) possa costituire titolo esecutivo ai sensi di tale disposizione
art. 474 cod. proc. civ.
il titolo esecutivo giudiziale ... non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento
La Corte ricorda che il titolo esecutivo giudiziale può essere interpretato anche alla luce degli atti processuali che l'hanno formato; il giudice dell'opposizione deve quindi interpretare il titolo quando esso funge da parametro di legittimità dell'esecuzione
art. 2909 cod. civ.
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
Principio centrale per la sentenza: la cosa giudicata assume valore di 'diritto del caso concreto' (norma individuale). Quando il giudicato somministra il diritto sostanziale rilevante per l'accertamento della legittimità dell'esecuzione, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare quel titolo e la censura in Cassazione deve specificare il precetto ritenuto violato e gli elementi extratestuali utili all'interpretazione
art. 12 disp. prel. cod. civ. (preleggi)
si devono applicare in via analogica i canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e seguenti disp. prel. cod. civ.
La Corte afferma che i criteri ermeneutici delle norme (preleggi) sono applicabili all'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e dei titoli esecutivi giudiziali; l'ermeneutica può richiedere l'esame degli atti processuali
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Norme richiamate in relazione alla liquidazione e alla compensazione delle spese: la Corte rileva che la compensazione disposta senza motivazione adeguata e senza il rispetto del contraddittorio è viziata, salvo che il provvedimento sia sorretto da ragioni specifiche che siano state esaminate con i necessari termini
art. 366 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 4 e 6)
art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ.
Prescrive i requisiti di specificità del ricorso per cassazione: quando si denuncia l'errata interpretazione di un giudicato il ricorrente deve indicare puntualmente la norma sostanziale (precetto) ritenuta violata e gli atti/documenti (anche extratestuali) acquisiti nel processo di merito necessari per l'interpretazione; la mancata indicazione rende il motivo inammissibile
Massime di principio
- Distinguere sempre se il provvedimento giudiziale assunto a titolo esecutivo è mera sentenza dichiarativa o provvedimento di condanna: ne dipende l'idoneità a costituire titolo esecutivo per l'esecuzione in forma specifica.
- Quando il titolo esecutivo corrisponde a una sentenza passata in giudicato (art. 2909 c.c.), essa assume valore di 'diritto del caso concreto' e può costituire il parametro normativo che il giudice dell'opposizione deve interpretare; in tale ipotesi la Corte di cassazione può sindacare l'interpretazione per violazione di legge, ma il ricorrente deve indicare con precisione il precetto contestato e gli atti rilevanti.
- Se il titolo esecutivo trae origine da atti o negozi privati (es.: contratto), l'interpretazione rimane primariamente attività del giudice di merito e in Cassazione può essere censurata soltanto la violazione delle regole ermeneutiche applicabili (art. 12 preleggi).
- In un giudizio di opposizione all'esecuzione il titolo esecutivo non è mera premessa fattuale: quando serve a determinare la legittimità dell'azione esecutiva esso fornisce un valore giuridico che va interpretato dal giudice dell'opposizione.
- In Cassazione, la denuncia relativa all'errata interpretazione di un giudicato deve essere formulata con rigore: indicare il precetto sostanziale (limiti del sindacato) e trascrivere o rendere reperibile la parte del provvedimento e gli eventuali atti extratestuali acquisiti nel processo di merito utili all'interpretazione (art. 366 c.p.c.).
- La compensazione delle spese giudiziarie (art. 92 c.p.c.) richiede motivazione adeguata; il giudice non può disporla automaticamente quando la decisione si fonda su questioni decise d'ufficio senza aver rispettato le garanzie del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5502/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5514/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5515/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5516/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5517/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5624/2022 del 21/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →