Sentenza del 28/12/2016 n. 27151 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa al recupero di un credito d'imposta ex legge n. 388/2000 per l'anno 2001 e a presunti omessi o carenti versamenti IRAP, IRPEG e IVA, nonché una successiva iscrizione ipotecaria fondata anche su ulteriori pretese TARSU. In Cassazione ha denunciato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il giudice d'appello aveva confuso la cartella tempestivamente impugnata con altre cartelle, relative alla TARSU, che non erano state contestate. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché i vizi propri della cartella erano stati fatti valere direttamente contro la cartella stessa, primo atto autonomamente impugnabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo la motivazione della sentenza regionale inadeguata, contraddittoria e caratterizzata da salti logici. In particolare, non era chiaro come la Commissione Regionale potesse dichiarare accolto l'appello dell'Ufficio e, contemporaneamente, disporre la cancellazione dell'ipoteca; inoltre, non erano spiegate le ragioni della ritenuta legittimità delle iscrizioni a ruolo contenute nella cartella impugnata. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà riesaminare l'intera vicenda con motivazione adeguata e provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000
Riguarda il credito d'imposta oggetto del recupero. La Commissione Regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla relativa somma, poiché l'Ufficio aveva escluso un'evasione e aveva ricondotto la questione a un errato abbinamento delle compensazioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La società sosteneva che la cartella emessa a seguito di tale controllo fosse il primo atto autonomamente impugnabile e che, pertanto, i relativi vizi fossero stati correttamente contestati.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Prevede termini decadenziali in materia di iscrizione a ruolo e notificazione della cartella. La sentenza regionale aveva richiamato tali termini senza spiegare adeguatamente perché le contestazioni della contribuente fossero infondate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Stabilisce che gli atti successivi della riscossione possono essere impugnati anche per vizi propri, mentre i vizi dell'atto presupposto devono essere contestati impugnando tempestivamente quest'ultimo. Il principio non impedisce di dedurre i vizi della cartella quando la cartella stessa sia stata direttamente e tempestivamente impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione l'omesso esame o l'inadeguatezza della motivazione nei limiti applicabili al giudizio. Nel caso concreto la censura è stata ritenuta ammissibile perché diretta a contestare il percorso argomentativo e la coerenza della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello tratta più cartelle o più pretese tributarie, deve distinguere chiaramente ciascun atto, il relativo tributo e le specifiche contestazioni; confondere la cartella impugnata con altri atti può determinare la cassazione della sentenza.
- I vizi propri di una cartella devono essere contestati impugnando tempestivamente quella cartella. Se la cartella è stata regolarmente impugnata, il giudice deve esaminare nel merito le relative censure e non può dichiararle precluse richiamando la mancata impugnazione di altri atti.
- L'impugnazione di un atto successivo, come un'iscrizione ipotecaria, normalmente non consente di recuperare contestazioni relative ad atti presupposti ormai definitivi; tuttavia, questa regola non vale per l'atto presupposto che sia stato autonomamente e tempestivamente impugnato.
- Una sentenza deve rendere comprensibile il percorso logico che conduce alla decisione. Sono vizianti le motivazioni che contengono affermazioni contraddittorie, salti logici, riferimenti non pertinenti o dispositivi incompatibili con la motivazione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi debba pagare le somme: impone al giudice di merito un nuovo esame, con motivazione adeguata e nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
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