Cassazione Civile, Ordinanza n. 21564/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore di una società debitrice principale per il saldo di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi intestati alla società. Il fideiussore aveva proposto opposizione deducendo, in via principale, la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per la presenza di clausole conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia; aveva inoltre eccepito la decadenza della banca ex art. 1957 c.c., sostenendo che la richiesta di pagamento stragiudiziale non fosse sufficiente e che il ricorso monitorio fosse stato depositato oltre il termine semestrale; infine contestava esistenza ed entità del credito. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma in appello la banca aveva sostenuto che la garanzia dovesse qualificarsi come fideiussione a prima richiesta, tale da rendere sufficiente la richiesta stragiudiziale entro sei mesi. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente il gravame, condannando il fideiussore al pagamento di una somma ridotta. In cassazione il fideiussore ha dedotto: omessa pronuncia sulla nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.; violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell'art. 1957 c.c. per avere la Corte d'appello equiparato la semplice richiesta scritta all'istanza prevista dalla norma e per non avere considerato il requisito della diligente coltivazione dell'azione; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere qualificato come mera difesa, e non come eccezione nuova, la deduzione relativa alla clausola di pagamento a semplice richiesta scritta; nullità della sentenza per motivazione apparente e illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di considerare un profilo decisivo dell'art. 1957 c.c., cioè non solo la proposizione entro sei mesi delle istanze verso il debitore, ma anche la loro diligente continuazione. Ha invece rigettato il primo motivo, escludendo l'omessa pronuncia perché la questione sulla nullità della clausola derogatoria era rimasta assorbita dalla diversa ratio decidendi fondata sulla qualificazione della garanzia come fideiussione a prima richiesta; ha rigettato anche il terzo motivo, perché la valorizzazione della clausola contrattuale già in atti costituiva mera difesa e non eccezione nuova. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ritiene una questione assorbita da una diversa ratio decidendi autonoma; per censurare l'assorbimento occorre attaccarne i presupposti.
art. 1957 c.c.
La conservazione della garanzia richiede non solo che il creditore proponga le istanze contro il debitore entro sei mesi, ma anche che le continui con diligenza; la tutela del fideiussore mira a evitare inerzia colpevole e un'indeterminata protrazione dell'esposizione garantita.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto non può arrestarsi al solo dato letterale, dovendo ricostruire la comune intenzione delle parti alla luce del complesso delle clausole.
art. 1363 c.c.
Le clausole contrattuali vanno interpretate nel loro coordinamento sistematico, non isolatamente.
art. 1370 c.c.
Nei contratti predisposti unilateralmente, il dubbio interpretativo va risolto nel senso più favorevole a chi ha aderito.
art. 345 c.p.c.
È inammissibile la nuova eccezione che introduca fatti storici impeditivi, modificativi o estintivi non già presenti nel giudizio; resta ammessa la mera difesa fondata su una diversa qualificazione giuridica di elementi già in atti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca il percorso logico-giuridico essenziale; non basta il mero dissenso del ricorrente sulla soluzione adottata.
Massime di principio
- In tema di fideiussione, la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta non consente di eludere automaticamente l'art. 1957 c.c.: il giudice deve verificare anche se il creditore abbia coltivato con diligenza le iniziative intraprese contro il debitore principale.
- L'"istanza" di cui all'art. 1957 c.c. non può essere apprezzata in modo atomistico, ma va letta nel contesto della funzione di protezione del fideiussore dall'inerzia del creditore e dall'indefinita persistenza del vincolo di garanzia.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata assorbe una questione in una ratio decidendi autonoma: la censura deve investire l'assorbimento e dimostrare che la questione non poteva essere validamente pretermessa.
- La deduzione della portata di una clausola contrattuale già acquisita al processo costituisce mera difesa, non eccezione nuova, se non introduce fatti storici ulteriori ma solo una diversa qualificazione giuridica di elementi già in causa.
- Nei contratti predisposti unilateralmente, l'interpretazione deve coordinare tutte le clausole e, in caso di dubbio, favorire l'aderente, senza fermarsi a una lettura meramente letterale della singola previsione.
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