Cassazione Civile, Ordinanza n. 12670/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere la demolizione di una sopraelevazione realizzata sul fondo vicino, deducendo la violazione delle distanze legali tra fabbricati previste dalla normativa urbanistica locale e dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile una disciplina urbanistica che collocava l'intervento in zona agricola, non soggetta alla distanza minima di dieci metri. In appello, invece, la domanda veniva accolta sulla base di una nuova CTU, con accertamento che al momento della concessione e dell'esecuzione dell'opera erano vigenti strumenti urbanistici che rendevano operativa la disciplina delle distanze del D.M. 1444/1968. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e erronea individuazione della normativa urbanistica vigente nel Comune, lamentando anche il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 213 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti storici decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ignorato certificazioni urbanistiche e la qualificazione dell'area come zona bianca o comunque diversa da quella ritenuta; 3) violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 in relazione alla L. n. 55/2019, assumendo che l'interpretazione autentica introdotta dal legislatore avrebbe escluso l'applicabilità della distanza minima nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente individuato la disciplina urbanistica applicabile e che, una volta accertata la pianificazione del territorio con individuazione delle zone omogenee, le distanze minime dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 operano per inserzione automatica, sostituendo le eventuali previsioni illegittime o incompatibili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito sui documenti urbanistici e sulla zonizzazione del fondo, attività preclusa in cassazione; inoltre ha ribadito che la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice e, nel caso concreto, non risultava neppure una specifica richiesta di parte disattesa. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, poiché l'interpretazione autentica di cui alla L. n. 55/2019 riguarda i fabbricati in zona di nuova espansione e non la fattispecie esaminata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 872 c.c.
Richiamato come norma sulla tutela delle distanze legali nelle costruzioni, applicata in coordinamento con le previsioni urbanistiche e con l'art. 873 c.c.
art. 873 c.c.
Richiamato quale base civilistica della disciplina delle distanze tra costruzioni, integrata dalle norme urbanistiche locali e dal D.M. n. 1444/1968.
art. 9 del D.M. n. 1444/1968
Le distanze minime di dieci metri tra pareti finestrate operano, una volta che il comune abbia pianificato il territorio per zone omogenee, per inserzione automatica nelle previsioni urbanistiche incompatibili o mancanti; non si applica direttamente ai rapporti tra privati finché non vi sia tale inserzione, ma quando lo strumento urbanistico contrasta con la norma cogente il giudice deve disapplicare la disciplina illegittima e applicare la distanza minima.
art. 213 c.p.c.
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è un potere discrezionale del giudice; il suo mancato esercizio non è di regola censurabile in cassazione, salvo specifica richiesta di parte disattesa nei casi rilevanti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure di violazione di legge e l'ammissibilità della doglianza sul fatto storico, perché diretta a una nuova valutazione del merito.
L. n. 55/2019
L'interpretazione autentica dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 è stata ritenuta applicabile solo ai fabbricati ricadenti in zona di nuova espansione (zona C), non alla fattispecie in esame.
D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda le distanze tra costruzioni, il giudice deve accertare d'ufficio la disciplina urbanistica rilevante, ma il controllo di legittimità non può essere trasformato in una nuova rivalutazione del quadro di fatto o della zonizzazione compiuta dal giudice di merito.
- Le prescrizioni del D.M. n. 1444/1968 sulle distanze minime, una volta che il comune abbia adottato strumenti urbanistici con individuazione delle zone territoriali omogenee, si inseriscono automaticamente nella disciplina locale e sostituiscono le previsioni incompatibili o inferiori, imponendo al giudice di disapplicare la norma urbanistica illegittima.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto, mira in realtà a ottenere una diversa lettura di documenti o una nuova qualificazione della situazione urbanistica già valutata dal giudice di merito.
- Il potere del giudice di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. è discrezionale; la sua mancata attivazione non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione, salvo che vi sia stata una specifica richiesta di parte non esaminata nei casi in cui l'acquisizione sia indispensabile.
- Le norme di interpretazione autentica in materia di distanze edilizie vanno applicate entro il loro preciso ambito oggettivo e territoriale; non è consentita un'estensione analogica oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.
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