Cassazione Penale, Ordinanza n. 37005/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità personale, relativo alla resa di generalità non vere ai carabinieri. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: con il primo motivo ha sostenuto che, poiché al momento della contestazione era in possesso della carta d'identità, il fatto dovesse essere riqualificato ai sensi dell'art. 496 c.p.; con il secondo motivo ha dedotto che la motivazione della sentenza di merito sarebbe illogica nella parte in cui afferma che, essendo le false generalità inserite in un atto pubblico, non sarebbe possibile la riqualificazione ex art. 496 c.p.; con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto applicarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili per genericità, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, giudicata giuridicamente corretta. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità della condotta, posta in essere per sottrarsi alle responsabilità dopo l'arresto per furto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
norma posta a fondamento della condanna confermata in appello per false dichiarazioni sull'identità personale rese a pubblico ufficiale.
art. 496 c.p.
invocato dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto; la Corte rileva che le doglianze non si confrontano con le argomentazioni della decisione di merito.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa per la gravità concreta della condotta e per la finalità di sottrarsi alle responsabilità dopo l'arresto.
art. 616, comma 1, c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano a prospettare una diversa qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La riqualificazione del fatto tra le ipotesi di false dichiarazioni all'identità richiede una critica puntuale della struttura del fatto accertato e della motivazione che lo sussume nella fattispecie ritenuta dal giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore concreto, specie se posta in essere per eludere responsabilità conseguenti a un arresto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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