Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tale sanzione accessoria è dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 15 gennaio 2025. Dall'ordinanza emerge che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo dedotto non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno della censura né congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Non sono indicati nel testo i fatti storici della vicenda né il reato contestato nel merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per escludere, nel caso concreto, che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non enuncia con specificità le ragioni di diritto poste a fondamento della censura e non si confronta in modo puntuale con la motivazione dell'atto impugnato.
- La mera formulazione di doglianze generiche o non adeguatamente correlate alla decisione impugnata non soddisfa l'onere di specificità dei motivi di ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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