Sentenza del 05/06/2019 n. 6669 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima 212/2019 - RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONE - A mezzo servizio postale - Consegna al portiere - Sufficienza- Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di un atto tributario effettuata a mezzo del servizio postale e consegnata al portiere dello stabile. Il ricorrente contestava, in particolare, che fosse necessaria un'ulteriore raccomandata informativa e che la notifica non potesse considerarsi perfezionata con la sola sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del portiere.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta sufficiente la consegna dell'atto al portiere mediante servizio postale, senza necessità di inviare una successiva raccomandata. Gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi e gli atti tributari; in tal caso si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. La notificazione si perfeziona quindi alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza ulteriori adempimenti.
Norme richiamate
Legge n. 890 del 1982
La disciplina specifica delle notificazioni a mezzo posta prevista dalla legge n. 890 del 1982 non si applica quando l'ufficio finanziario procede alla notificazione diretta tramite il servizio postale ordinario.
Massime di principio
- Per gli atti tributari notificati direttamente dall'Amministrazione finanziaria tramite il servizio postale, la consegna al portiere può essere sufficiente a perfezionare la notificazione.
- Quando si applica il servizio postale ordinario, non è necessariamente richiesta una successiva raccomandata informativa al destinatario.
- La data rilevante per la notificazione è quella risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal soggetto che ha ricevuto l'atto, incluso il portiere, purché la consegna sia avvenuta presso l'indirizzo corretto.
- Occorre distinguere tra notificazione diretta effettuata dall'ufficio tramite posta ordinaria e notificazione eseguita secondo le formalità della legge n. 890 del 1982, poiché i relativi adempimenti possono essere diversi.
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