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Sentenza

Sentenza del 05/06/2019 n. 6669 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima 212/2019 - RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONE - A mezzo servizio postale - Consegna al portiere - Sufficienza- Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione di un atto tributario effettuata a mezzo del servizio postale e consegnata al portiere dello stabile. Il ricorrente contestava, in particolare, che fosse necessaria un'ulteriore raccomandata informativa e che la notifica non potesse considerarsi perfezionata con la sola sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del portiere.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta sufficiente la consegna dell'atto al portiere mediante servizio postale, senza necessità di inviare una successiva raccomandata. Gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi e gli atti tributari; in tal caso si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. La notificazione si perfeziona quindi alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza ulteriori adempimenti.

Norme richiamate

  • Legge n. 890 del 1982

    La disciplina specifica delle notificazioni a mezzo posta prevista dalla legge n. 890 del 1982 non si applica quando l'ufficio finanziario procede alla notificazione diretta tramite il servizio postale ordinario.

Massime di principio

  • Per gli atti tributari notificati direttamente dall'Amministrazione finanziaria tramite il servizio postale, la consegna al portiere può essere sufficiente a perfezionare la notificazione.
  • Quando si applica il servizio postale ordinario, non è necessariamente richiesta una successiva raccomandata informativa al destinatario.
  • La data rilevante per la notificazione è quella risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal soggetto che ha ricevuto l'atto, incluso il portiere, purché la consegna sia avvenuta presso l'indirizzo corretto.
  • Occorre distinguere tra notificazione diretta effettuata dall'ufficio tramite posta ordinaria e notificazione eseguita secondo le formalità della legge n. 890 del 1982, poiché i relativi adempimenti possono essere diversi.

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