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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18938/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012. Il Comune deduceva che la Corte di Cassazione, con precedente pronuncia di rinvio, aveva indicato che il presupposto impositivo sussisteva nonostante l'occupazione abusiva e che quindi il giudice di rinvio aveva erroneamente attribuito rilievo all'occupazione abusiva. Inoltre il Comune censurava l'applicazione, da parte del giudice di rinvio, di una causa di esenzione introdotta con efficacia dal 1° gennaio 2023, non pertinente al contesto temporale, e deduceva violazione e falsa applicazione delle norme relative all'IMU (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214; d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9), sostenendo che il presupposto impositivo si riferisce al possesso in termini di diritto reale e non al mero possesso di fatto dell'occupante abusivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetto di deposito, da parte del ricorrente, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica. Dal fascicolo non risultava depositata la relata e neppure prodotta dalla controricorrente; la mancanza non è stata sanata e rende il ricorso inammissibile. Conseguentemente la Corte non si è pronunciata nel merito delle questioni IMU sollevate. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese di lite alla controricorrente (2.500,00 euro per compensi, 200,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15% e accessori) e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 759, lett. g-bis (come modificata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 81)

    l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 759, lett. g-bis; modificata da l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 81

    Il giudice di merito ha richiamato questa causa di esenzione (immobili non utilizzabili né disponibili per occupazione abusiva o denunce), ritenendola coerente con la valutazione che il titolare sia stato privato dell'effettivo possesso. La Corte di Cassazione non ha però valutato la fondatezza dell'applicazione sostanziale della norma, perché ha dichiarato improcedibile il ricorso per ragioni processuali.

  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, conv. nella legge 22 dicembre 2011, n. 214

    d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Richiamato dal ricorrente in relazione al presupposto impositivo IMU: la normativa è stata invocata per sostenere che il presupposto è il possesso inteso come diritto reale e non il mero possesso di fatto.

  • Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 9

    d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9

    Richiamato dal ricorrente per la stessa ragione (definizione del presupposto IMU), come norma regolatrice del tributo.

  • Codice di procedura civile, art. 369 e 370 (onere di deposito della relata di notifica)

    art. 369 e art. 370 c.p.c.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la dichiarazione di notifica di una sentenza nel ricorso per cassazione obbliga il ricorrente a depositare la relativa relata entro il termine breve; l'assenza della relata rende improcedibile il ricorso, salvo che la relata sia disponibile nel fascicolo o prodotta dalla controparte.

  • Ordinanze e massime giurisprudenziali (richiami della Corte di Cassazione)

    Cass. Sez. U., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass., 29 ottobre 2024, n. 27883; Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per fondare il principio di improcedibilità quando manca il deposito della relata di notifica e per definire i limiti del controllo formale sul deposito degli atti di notifica nel giudizio di cassazione.

  • d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater

    Applicato per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, qualora dovuto, pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • Legge 11 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (inserimento del comma nel DPR n.115/2002)

    l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha introdotto la disciplina che consente l'ulteriore esazione del contributo unificato nei casi indicati.

Massime di principio

  • In Cassazione la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, quando il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica, determina l'improcedibilità del ricorso salvo che la relata risulti comunque nel fascicolo o sia stata prodotta dalla controparte; è quindi essenziale depositare o assicurarsi che la relata sia acquisibile.
  • Una declaratoria di improcedibilità per ragioni processuali impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito: questioni sostanziali (es. rilevanza dell'occupazione abusiva ai fini IMU o applicabilità di esenzioni sopravvenute) restano quindi non risolte e dovranno essere valutate in sede idonea previa regolare instaurazione del giudizio.
  • Nelle controversie IMU va sempre chiarito se il presupposto impositivo ricorra in termini di possesso giuridico (diritto reale) o di fatto: i giudici di merito possono valutare l'effettiva privazione del possesso da parte del proprietario e rilevarne le conseguenze fiscali, ma le questioni meritano valutazione documentale e probatoria adeguata.
  • Occorre attenzione all'efficacia temporale delle modifiche normative: l'applicazione di esenzioni o novità legislative è vincolata alla data di entrata in vigore; non è corretto applicare retroattivamente disposizioni introdotte successivamente al periodo impositivo contestato, salvo che la norma stessa lo preveda.
  • Per gli enti locali e i contribuenti, la corretta gestione documentale e processuale (notifiche, depositi, produzione di atti) è fondamentale: anche ragioni sostanziali forti possono essere vanificate da inosservanze procedurali.

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