Cassazione Penale, Ordinanza n. 28078/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto emerge dal testo disponibile. La condanna di merito è stata quindi confermata integralmente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendosi la mancata applicazione di tale beneficio. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione del giudice di merito era immune da evidenti illogicità e che, nel diniego delle attenuanti generiche, non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché il giudice dia conto degli elementi decisivi o comunque rilevanti; non occorre confutare espressamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la valutazione complessiva della personalità del reo e del fatto, senza necessità di una disamina puntuale di tutti gli argomenti difensivi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in una nuova valutazione del merito, salvo che la motivazione impugnata presenti manifeste illogicità o vizi di motivazione rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica al merito della valutazione discrezionale compiuta dal giudice di appello in materia di trattamento sanzionatorio, in assenza di vizi logici evidenti.
Come è indicizzato
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