Sentenza n. 694/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto del Direttore della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE n. 42 del 26.04.22, pubblicato sul sito internet del Ministero il 27.04.22, con cui il MiTE ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Progetto dei lavori di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratolungo e di costruzione di opere di accumulo e laminazione delle piene (Diga di Pratolungo); b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: b1) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 18.02.22; b2) il parere positivo n. 3247 del 31.01.20 della CTVIA del MiTE; b3) la Determinazione n. G01294 del 12.02.20, con cui il Direttore della Direz. “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” della Regione Lazio ha espresso il proprio contributo favorevole nel procedimento di VIA; e le risultanze dell'istruttoria tecnico – amministrativa allegate alla predetta Determinazione; b4) l'istanza di VIA presentata dalla Regione Lazio con nota n. 750800 del 27.11.18, gli atti ed elaborati allegati a tale istanza, tra cui la proposta progettuale costituita dal Progetto Definitivo e dal Progetto Esecutivo dell'intervento, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), la Sintesi non tecnica, la Relazione paesaggistica; b5) le integrazioni documentali e progettuali presentate dalla Regione nel corso del procedimento di VIA; le note della Regione Lazio – Area Valutazione di Incidenza e Risorse forestali n. 620588 del 26.07.19 e Area Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi naturali n. 653742 del 07.08.19; e le note della Regione Lazio n. 870321 del 30.10.19 e n. 69430 del 24.01.20 con allegato Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo; b6) la nota di Roma Capitale Dip.to Tutela Ambientale n. QL 13536 del 25.02.19, le note dei singoli Uffici capitolini ivi riportate e la nota Dip.to SIMU n. QN 30272 del 19.02.19; le note Dip.to Tutela Ambientale n. QL 80472 del 15.10.19 e n. QL 81066 del 17.10.19 ed i pareri favorevoli dei singoli Uffici capitolini ivi richiamati o allegati; il parere favorevole del Dip.to Mobilità e Trasporti n. QG 38513 del 14.10.19; b7) la nota DVA-15841 del 20.06.19, con cui il MiTE ha richiesto integrazioni e la presupposta nota CTVA-2050 del 04.06.19; b8) la nota n. 25271 del 18.11.21 con cui il MiTE ha chiesto di attivare la procedura ex art. 5 co. 2 lett. c-bis) l. n. 400/88. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pratolungo Immobiliare s.r.l. il 4\7\2024: Per l’annullamento: a) della Determinazione n. 79783 del 30.04.24, pubblicata in pari data sul sito internet del MASE, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha espresso la Verifica di ottemperanza positiva alle Prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e (parzialmente) 7, previste dal Decreto di VIA n. 42/22, relativo al Progetto dei lavori di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratolungo (Diga di Pratolungo); b) della successiva Determinazione n. 98109 del 28.05.24, pubblicata sul sito internet del MASE il 29.05.24, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha espresso l’ottemperanza alla Prescrizione n. 7 e confermato l’ottemperanza alla Prescrizione n. 2, di cui al cennato Decreto di VIA n. 42/22; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: c1) l’istanza di Verifica di ottemperanza presentata dalla Regione Lazio con nota n. 281748 del 14.03.23 e successivamente perfezionata con nota n. 389589 del 06.04.23, con relativi atti ed elaborati; c2) la nota n. 2720 del 19.03.24 di Roma Capitale – Dipartimento Protezione Civile; c3) il parere n. 1064 del 19.04.24 della CTVIA del MASE; c4) la nota n. 30895U del 06.05.24 di Arpa Lazio; c5) le note del MASE - Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 44844 del 24.03.23, n. 64621 del 21.04.23, n. 153980 del 28.09.23 e n. 36485 del 26.02.24; c6) la nota MASE – Divisione V n. 174040 del 30.10.23 e la nota CTVIA n. 1256 del 31.01.24; c7) la nota di sollecito della Regione Lazio - Direz. Lavori Pubblici n. 1051577 del 25.09.23; d) degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di VIA favorevole relativo al progetto della diga di Pratolungo e determinazioni di verifica positiva di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di VIA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale di VIA favorevole relativo al progetto di ripristino dell'officiosità del Fosso di Pratolungo e di realizzazione di opere di accumulo e laminazione delle piene, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, le determinazioni ministeriali di verifica positiva dell'ottemperanza alle prescrizioni del decreto di VIA. Gli atti si inserivano nell'iter di approvazione di opere idrauliche destinate a regolare il flusso delle piene del Fosso di Pratolungo, affluente dell'Aniene, mediante una diga in terra, opere accessorie e un'ulteriore barriera a protezione di casali rurali. La Regione Lazio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in ragione dell'incidenza diretta degli atti sul regime delle acque pubbliche. Le ricorrenti hanno replicato richiamando il giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo derivante da precedenti sentenze relative all'annullamento degli atti di approvazione del progetto e degli atti espropriativi. È stata inoltre presentata un'istanza di rinvio della trattazione, motivata dall'intenzione di impugnare un successivo provvedimento regionale di approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, rilevando l'assenza di ragioni eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e ritenendo opportuno decidere immediatamente la questione pregiudiziale di giurisdizione, sulla quale il contraddittorio era completo. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, rientrano nella cognizione diretta del TSAP i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche. Secondo il giudice, la giurisdizione speciale sussiste per gli atti che, incidendo sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica relativa a un'acqua pubblica, disciplinano in concreto le modalità di utilizzazione dell'acqua; ciò vale anche quando l'atto provenga da un'amministrazione non specificamente preposta alla materia delle acque, purché incida immediatamente sull'uso dell'acqua pubblica. Il decreto di VIA e gli atti di verifica di ottemperanza erano funzionalmente inseriti nell'approvazione di opere idrauliche incidenti sul Fosso di Pratolungo e, pertanto, appartenevano alla cognizione del TSAP. Il TAR ha escluso che le precedenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato sugli atti espropriativi producessero un giudicato panprocessuale sulla giurisdizione: tale efficacia è riconosciuta soltanto alle decisioni della Corte di cassazione rese in materia di giurisdizione, mentre le pronunce dei giudici di merito vincolano esclusivamente il processo nel quale sono state emesse. Inoltre, il nuovo giudizio aveva oggetto atti e domande diversi. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TSAP ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
La disposizione attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie contro provvedimenti definitivi che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche, anche quando l'atto provenga da un'amministrazione non preposta specificamente alla materia delle acque.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ritenuto munito di giurisdizione, nei termini e con le modalità previste dalla disposizione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali
Il rinvio della trattazione non può essere disposto in assenza di ragioni eccezionali, specificamente indicate nel verbale o nel decreto presidenziale.
Massime di principio
- La giurisdizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le impugnazioni di provvedimenti che, incidendo sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica relativa a un'acqua pubblica, disciplinano in concreto le modalità di utilizzazione di quella risorsa.
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche può configurarsi anche quando il provvedimento sia adottato da un'amministrazione non istituzionalmente preposta alla cura degli interessi relativi alle acque, se l'atto incide immediatamente sull'uso dell'acqua pubblica, autorizzando, impedendo o modificando lavori idraulici.
- Il giudicato sulla giurisdizione formatosi in un processo davanti a un giudice di merito ha efficacia limitata a quel rapporto processuale e non preclude l'esame della giurisdizione in un successivo giudizio, avente a oggetto atti o domande diverse; l'efficacia panprocessuale delle pronunce sulla giurisdizione appartiene alle decisioni della Corte di cassazione rese nei casi previsti.
- Quando il contraddittorio sulla questione di giurisdizione è completo e tale questione è pregiudiziale rispetto a ogni altra, il giudice può decidere immediatamente senza rinviare la trattazione per consentire l'impugnazione di sopravvenuti atti amministrativi.
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