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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14492/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/05/2024. Ciamillo contestava la qualificazione giuridica dei fatti: sosteneva che la sua condotta (omessa comunicazione dello svolgimento di attività privata e percezione dell'indennità di esclusività) dovesse essere ricondotta, a seconda dei casi, al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche o, comunque, all'art. 316-ter c.p. (omissione di informazioni dovute) e non alla truffa aggravata ex art. 640-bis c.p.; inoltre evidenziava che l'importo indebitamente percepito (euro 2.131,94) sarebbe inferiore alla soglia penale prevista dall'art. 316-ter, comma 2. Ricozzi deduceva vari vizi processuali e di merito: mancata individuazione temporale della condotta, vizio di ammissibilità dell'appello della parte civile, omissione di pronuncia sulla prescrizione da parte della Corte d'appello, carenza di interesse della parte civile e genericità della causa petendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di Ciamillo in punto di qualificazione giuridica: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Alberto Ciamillo limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, rimettendo a quel giudice l'accertamento fattuale necessario per stabilire se la condotta vada rubricata come truffa (art. 640-bis) o come indebita percezione/omissione sussidiaria (art. 316-ter) e, se del caso, per verificare il superamento della soglia punibile di cui all'art. 316-ter, comma 2. Il ricorso di Tommaso Ricozzi è stato dichiarato inammissibile: condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La Corte rileva che il reato di truffa aggravata (art. 640-bis) richiede, oltre alla rappresentazione falsa o agli artifici, un quid pluris rispetto al mero silenzio omissivo: occorre un comportamento fraudolento idoneo ad indurre in errore l'ente erogatore; pertanto non ogni omissione integra 640-bis

  • art. 316-ter cod. pen.

    comma 2 (soglia di rilevanza penale)

    Norma sussidiaria e residuale rispetto all'art. 640-bis; punisce omissioni di informazioni dovute o presentazione di dati falsi quando l'erogazione è collegata alla formale dichiarazione dell'istante; applicabile in via residuale quando manca il quid pluris richiesto per la truffa

  • art. 15‑quater D.lgs. n. 502/1992

    Richiamata in fatto: disciplina il regime di esclusiva/non esclusiva per i dirigenti sanitari e la procedura/formalità per la richiesta del rapporto di lavoro non esclusivo, elemento fattuale rilevante per valutare l'omissione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorsi come parametro di deduzione dei vizi di motivazione, di violazione di norme processuali e di formulazione dei motivi di ricorso

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla legittimazione della parte civile a proporre appello (art. 576, comma 1) e alla disciplina dell'interesse ad impugnare

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla contestazione circa la necessità di individuare il momento temporale della condotta per la quantificazione del danno

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in ordine alla declaratoria di causa di non punibilità: la Corte osserva che, in assenza dei presupposti, detta declaratoria non può prevalere sulla prescrizione già rilevata

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamata per l'effetto dell'annullamento con rinvio al giudice civile in caso di accoglimento del ricorso della parte civile in sede penale (consistente nella prosecuzione del rilievo dell'azione civile)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese a carico del ricorrente inammissibile (Ricozzi)

  • art. 581, 591 cod. proc. pen.

    Richiamate nei motivi di Ricozzi relativi alla genericità della causa petendi e all'ammissibilità dell'appello; la Corte le ha ritenute non fondate nel caso concreto

Massime di principio

  • La differenza tra truffa aggravata (art. 640-bis) e il reato residuale di cui all'art. 316-ter sta nel quid pluris: il mero silenzio omissivo antidoveroso tende a rientrare in 316-ter; per 640-bis è necessaria un'attività fraudolenta aggiuntiva idonea a indurre l'ente in errore
  • L'art. 316-ter ha natura sussidiaria: va applicato solo nei casi in cui la fattispecie non rientri pienamente nel paradigma della truffa, ad esempio quando l'erogazione dipende essenzialmente dalla sola formale attestazione del richiedente
  • Se l'ente erogatore paga sulla base di una procedura semplice che si limita a prendere atto dell'esistenza/inesistenza di una dichiarazione formale, l'omissione della dichiarazione può configurare l'art. 316-ter; se invece vi sono controlli o artifici volti a rendere più credibile la rappresentazione, può configurarsi 640-bis
  • In caso di dubbi sulla qualificazione giuridica dei fatti, la Cassazione può rinviare l'accertamento dei fatti al giudice civile o di merito: in sede di legittimità non è possibile svolgere nuovi accertamenti fattuali approfonditi
  • La parte civile è legittimata ad impugnare sentenze che dichiarino estinto il reato per prescrizione se contesta l'erroneità di tale declaratoria; quindi l'appello degli interessi civili è spesso ammissibile quando mira a ottenere la riforma della statuizione sulla prescrizione
  • Prima di qualificare penalmente una percezione di somme come reato, occorre verificare l'ammontare rispetto alle soglie di punibilità (art. 316-ter, comma 2): importi inferiori possono integrare solo il profilo amministrativo/disciplinare

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