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Ordinanza

Ordinanza n. 6256/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto emesso dal Ministero dell'Interno in data 28.05.2025, notificato il 04.08.2025, con il quale viene respinta l'istanza di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202513288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 28 maggio 2025, notificato il 4 agosto 2025, con cui è stata respinta l’istanza di cittadinanza italiana. Dopo avere esaminato la documentazione depositata dall’Amministrazione in esecuzione di una precedente ordinanza collegiale, relativa anche alla relazione dei servizi di sicurezza, ha chiesto un termine per predisporre la propria difesa e contrastare quanto rappresentato in tale relazione. Il testo non riporta ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di termine a difesa, ritenendo necessario assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione alla documentazione amministrativa e alla relazione dei servizi di sicurezza depositate in giudizio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva. L’ordinanza non decide il merito dell’impugnazione né la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando una parte, dopo avere esaminato documenti depositati dall’amministrazione in esecuzione di un ordine istruttorio, chieda un termine per controdedurre su elementi potenzialmente rilevanti per la decisione, il giudice può concederlo per garantire l’effettività del diritto di difesa e rinviare la trattazione.
  • La concessione di un termine a difesa e il rinvio della camera di consiglio non implicano una decisione, neppure cautelare, sulla legittimità dell’atto impugnato o sulla fondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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