Cassazione Civile, Sentenza n. 30588/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vodafone impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva accertato l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda posta in essere tra Vodafone e Comdata in relazione al personale trasferito (tra cui Antonella Colato) e aveva ordinato il reintegro nel rapporto di lavoro con Vodafone. La vicenda riguardava la cessione dei servizi di back office consumer e gestione credito e del relativo personale a Comdata Care/Comdata, mentre non furono trasferite alcune infrastrutture tecnologiche critiche (hub, router) e i programmi informatici; le parti stipularono contestualmente un contratto di fornitura di servizi. Vodafone deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e sollevava, in via pregiudiziale, questione di conformità alla direttiva 2001/23/CE, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; Comdata ha formulato istanza analoga in via incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Vodafone (e l'incidentale di Comdata), confermando la decisione della Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente accertato l'assenza di autonomia funzionale e di preesistenza dell'entità economica trasferita, considerati complessivamente fattori quali la mancata cessione di infrastrutture e sistemi informatici critici, la continua interazione e ingerenza di Vodafone nelle modalità operative, la necessità per gli operatori ceduti di ottenere informazioni e autorizzazioni dalla cedente e l'assenza di know-how autonomo. La Corte ha inoltre ritenuto che non fosse necessario rimandare questioni alla Corte di Giustizia: la giurisprudenza comunitaria è consolidata e il caso richiedeva valutazioni di fatto di competenza del giudice nazionale. Sono state liquidate le spese a carico di Vodafone per la cassazione.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La norma richiede, per il trasferimento dei rapporti di lavoro, il trasferimento di un 'ramo d'azienda' inteso come entità economica dotata di autonomia funzionale e preesistente; l'accertamento di questi presupposti è principalmente di merito e non sindacabile in cassazione se motivato.
Direttiva 2001/23/CE
La Corte ribadisce l'allineamento tra diritto interno e giurisprudenza della Corte di Giustizia: la direttiva individua il trasferimento in una 'entità economica che conserva la propria identità', valutata attraverso un insieme di fattori (personale, mezzi organizzati, clientela, attività prima e dopo il trasferimento, ecc.). Tale interpretazione non impone l'automatica applicazione della direttiva quando manchi la preesistenza e autonomia del ramo trasferito.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
La normativa sul cambio di appalto non esclude a priori l'applicazione dei principi di trasferimento previsti dalla direttiva, ma il caso concreto richiede valutazione di fatto sull'esistenza di un gruppo organizzato di lavoratori dotato di autonomia.
art. 267 TFUE (rif. rinvio pregiudiziale)
La Corte ha ritenuto che non fosse necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia perché la giurisprudenza comunitaria sul tema è consolidata e le questioni proposte richiedevano sopratutto accertamenti di fatto di competenza del giudice nazionale.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Riferimento procedurale: il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma; le conclusioni hanno chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo conforme al diritto dell'Unione l'interpretazione resa dalla Cassazione.
Massime di principio
- Per far valere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. occorre dimostrare che l'insieme trasferito fosse una 'entità economica' preesistente e dotata di autonomia funzionale: non bastano singoli elementi isolati.
- La verifica dell'esistenza e dell'autonomia del ramo ceduto è essenzialmente una valutazione di fatto di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità può sindacarne la motivazione solo nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Nella valutazione vanno considerate complessivamente molteplici circostanze (trasferimento di beni materiali e immateriali, sistemi informatici, clientela, riassunzione del personale, continuità dell'attività, grado di dipendenza dalla cedente). Nessuno di questi fattori è decisivo da solo.
- La presenza di un contratto di fornitura/outsourcing stipulato contestualmente non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina del trasferimento, ma costituisce elemento da valutare nel quadro complessivo: se la cedente mantiene ingerenze operative rilevanti la cessione può essere inefficace nei confronti dei lavoratori.
- Il mancato trasferimento di infrastrutture o di software critici e la necessità per i lavoratori di ottenere autorizzazioni/informazioni dalla cedente sono indici forti della mancanza di autonomia funzionale del ramo.
- I lavoratori possono, con azione giudiziale, contestare la qualificazione come ramo d'azienda e chiedere l'accertamento dell'inefficacia della cessione nei loro confronti; il giudice nazionale può decidere senza rinvio alla Corte di Giustizia se la giurisprudenza comunitaria è consolidata e la questione è soprattutto fattuale.
- In sede di pianificazione contrattuale, chi cede o cede in outsourcing dovrebbe curare il trasferimento degli elementi essenziali (personale con know-how, strumenti informatici, accesso a dati/clientela) se l'obiettivo è realizzare un trasferimento che integri anche i rapporti di lavoro.
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