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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11316/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta ex art. 324 c.p.p. di annullamento del decreto di disequestro preventivo emesso dal GIP. Lamentano in particolare: vizio di motivazione (art. 125, comma 3 c.p.p.) sul periculum in mora e sul fumus commissi delicti relativamente a violazioni urbanistiche in area sottoposta a vincolo archeologico; mancato esame di argomenti difensivi rilevanti (area urbanizzata, aumento volumetria del 25%, sopraelevazione senza sbancamento, opere ultimate); omessa o apodittica valutazione dell'elemento psicologico (buona fede); errata applicazione di norme urbanistiche e regionali (artt. 22 e 23 DPR 380/2001, l.r. 21/2010 e l.r. 25/2022, artt. 49 e 55 REU Comune di Vibo Valentia) e della disciplina sui beni paesaggistici/ archeologici (artt. 142, 181 d.lgs. 42/2004), nonché difetto di motivazione in ordine alla natura delle varianti e alla disciplina applicabile nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione effettiva e congrua, idonea a dimostrare il periculum in mora (lavori che hanno trasformato un fabbricato da un piano a tre piani, aggravando il carico urbanistico e la domanda di servizi) e il fumus commissi delicti, anche in relazione alla mancanza del permesso di costruire. La Corte ha considerato molte delle censure come questioni di merito non sindacabili in Cassazione cautelare (art. 325 c.p.p.) e ha affermato che la valutazione sulla natura e portata della variante (aumento volumetrico) costituisce accertamento di fatto. Ha inoltre escluso che sussistesse un difetto manifesto di motivazione sul profilo soggettivo (buona fede), ritenendo che l'eventuale carenza sarebbe rilevabile solo se ictu oculi. Conseguentemente i ricorsi e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al procedimento di riesame: la Corte ha ritenuto inammissibili i gravami proposti dai ricorrenti avverso l'ordinanza di rigetto, confermando che le doglianze sono, in larga parte, questioni di merito non sindacabili in Cassazione cautelare

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiesta la motivazione specifica delle misure cautelari reali; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale sul periculum non era assente né di mera apparenza e quindi non integrava vizio di diritto rilevante ai fini di cassazione

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare reale: la Corte ha applicato il limite secondo cui possono essere denunciati in cassazione i soli casi di motivazione del tutto assente o di mera apparenza

  • artt. 22 e 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Disciplina delle varianti e delle loro conseguenze sul titolo edilizio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fatto un accertamento di fatto (aumento volumetrico) che giustifica l'esclusione delle premialità e comporta l'applicazione della normativa vigente alla variante se questa è essenziale

  • art. 32, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato nel contesto delle "varianti essenziali" che richiedono un nuovo permesso a costruire, con applicazione della disciplina vigente al momento della variante

  • I.r. 11 agosto 2010, n. 21 e I.r. 7 luglio 2022, n. 25 (normativa regionale)

    La Corte ha condiviso il rilievo del Tribunale che, dato l'aumento volumetrico constatato, la normativa applicabile doveva essere quella più recente (l.r. 25/2022), non la precedente, trattandosi di valutazione di merito sulla natura della variante

  • art. 55 REU del Comune di Vibo Valentia

    Il Tribunale aveva valutato che, indipendentemente da interpretazioni locali sul rilascio del permesso, l'assenza del permesso di costruire era fatto decisivo; la Corte ha ritenuto corretta la verifica sul controllo di legalità operato dal giudice della cautela

  • art. 181, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Norma sanzionatoria per lavori eseguiti su beni paesaggistici senza autorizzazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente rilevato il fumus di tale reato in relazione alle opere realizzate in area protetta

  • art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004

    Previsione di esenzioni dalla tutela paesaggistica; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate dai ricorrenti su eventuali esenzioni siano di merito e non superabili in questa sede cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità: applicata dalla Corte con fissazione equitativa di euro 3.000,00

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'effetto dell'inammissibilità sui motivi aggiunti: la Corte ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi aggiunti

Massime di principio

  • In fase di cassazione cautelare reale la Corte può sindacare la motivazione solo se essa è del tutto assente o di mera apparenza; valutazioni di merito e accertamenti fattuali (es. aumento volumetrico, natura delle varianti) non sono riconsiderabili
  • Il periculum in mora può essere fondato sulla concreta alterazione del carico urbanistico: un ampliamento che modifica significativamente la capacità abitativa e la domanda di servizi può giustificare misure cautelari anche senza prove archeologiche immediate
  • L'assenza del permesso di costruire è un fatto decisivo: determina, di per sé, profili di illegittimità che possono sostenere il fumus del reato edilizio e rendere irrilevante, in sede cautelare, la verifica preventiva delle distanze se il titolo abilitativo manca
  • Le varianti che comportano aumento di volumetria possono essere "varianti essenziali" e richiedere un nuovo permesso a costruire, con applicazione della normativa vigente al momento della variante; la qualificazione come variante essenziale è principalmente questione di merito
  • Sull'elemento soggettivo (buona fede) la censura in cassazione cautelare richiede che la mancanza sia "ictu oculi" evidente: non sono sufficienti deduzioni o documenti che pongono questioni di fatto non immediatamente manifeste
  • In materia di vincoli paesaggistici/archeologici, la mera esistenza di lavori eseguiti senza le autorizzazioni prescritte può fondare il fumus del reato ai fini cautelari; le eccezioni sulla natura antropizzata dell'area o su specifiche esenzioni sono generalmente questioni di merito
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta spesso l'imposizione delle spese e può determinare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo prova di colpa nella proposizione del ricorso

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