Cassazione Civile, Ordinanza n. 01228/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'autorità ispettiva aveva intimato a una società e al suo amministratore il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni accertate in un verbale ispettivo relativo a 11 persone impiegate come "maschere" in occasione di un concerto. I giudici di merito avevano confermato la sanzione ritenendo che tali soggetti fossero stati contattati direttamente dall'amministratore della società, fossero collocati agli ingressi dello stadio con compiti di sorveglianza e inseriti nell'organizzazione dell'evento, così da integrare rapporti di lavoro subordinato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 27 e 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente accertato d'ufficio una interposizione illecita; 2) omessa ammissione della prova contraria; 3) violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale desunto la subordinazione dal mero tipo di attività, reputandola notoria e necessariamente eterodiretta; 4) violazione degli artt. 112, 414 e 437 c.p.c. per omessa pronuncia su una questione subordinata relativa all'art. 8 l. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo perché fondati su un presupposto non rinvenibile nella sentenza impugnata, cioè un accertamento di interposizione fittizia di manodopera, mentre la decisione di merito aveva semplicemente ritenuto provati rapporti di lavoro subordinato. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo erroneo l'uso della nozione di "notorio" per affermare che l'attività svolta fosse necessariamente subordinata: il fatto che una prestazione sia economicamente rilevante non consente, di per sé, di inferirne la subordinazione, che deve essere provata in concreto secondo gli indici propri dell'art. 2094 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è la norma processuale utilizzata per denunciare violazione di legge, vizio motivazionale e nullità per omessa pronuncia
art. 27 d.lgs. n. 276/2003
richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di interposizione illecita di manodopera
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di appalto/interposizione di manodopera
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la subordinazione va provata e non può essere desunta solo dalla tipologia dell'attività
art. 2094 c.c.
definisce la subordinazione come assoggettamento alle direttive del datore; la Corte richiama il principio secondo cui tale elemento deve risultare in concreto
artt. 112, 414 e 437 c.p.c.
richiamati come parametri della doglianza di omessa pronuncia su una questione processuale e di merito
art. 8 l. n. 689/1981
richiamato dalla ricorrente in via subordinata in relazione alla sanzione amministrativa
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare una nullità processuale per omessa pronuncia
Massime di principio
- Il fatto notorio, quale deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, deve essere interpretato in senso rigoroso e può riguardare solo fatti acquisiti con grado di certezza indubitabile e incontestabile; non vi rientrano valutazioni tecniche, inferenze o nozioni appartenenti alla scienza privata del giudice.
- La subordinazione non può essere desunta in via automatica dalla natura dell'attività svolta: ogni attività economicamente rilevante può essere resa sia in forma subordinata sia autonoma, sicché occorre accertare in concreto l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo altrui.
- Gli indici sussidiari della subordinazione, come orario, assenza di rischio, forma della retribuzione e collaborazione, hanno valore soltanto indiziario e non possono da soli essere considerati decisivi.
- Una censura di interposizione illecita o fittizia è infondata se la sentenza impugnata non ha affatto fondato la decisione su tale qualificazione, ma si è limitata ad accertare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe il cuore della qualificazione del rapporto comporta l'assorbimento delle censure subordinate o logicamente dipendenti.
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