Sentenza n. 5645/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4010/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia nell’esecuzione delle sentenze di ottemperanza e mancato deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di euro 376.320,00 quantificata dall’Organismo Straordinario di Liquidazione a seguito dell’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un incidente di esecuzione deducendo la mancata esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4010/2009, 1511/2012 e 7169/2022. Hanno sostenuto che, dopo le deliberazioni dell’Organismo Straordinario di Liquidazione con cui era stata disposta l’acquisizione sanante dell’area e quantificata in euro 376.320,00 la somma minima non contestabile dovuta ai proprietari, non erano stati adottati gli atti contabili e materiali necessari al pagamento o al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Secondo i ricorrenti, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001 era decorso senza perfezionamento dell’effetto traslativo, con conseguente permanenza dell’occupazione senza valido titolo. Hanno chiesto che il commissario ad acta, o altro soggetto nominato dal giudice, fosse ordinato di provvedere al deposito della somma, oltre all’adozione di misure accessorie, tra cui la relazione sullo stato di esecuzione, l’eventuale penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’incidente di esecuzione inammissibile. Richiamando la propria precedente decisione n. 4009/2023, l’Adunanza Plenaria n. 15/2020 e la giurisprudenza successiva, ha ritenuto che, in presenza del dissesto finanziario del Comune e della nomina dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, la competenza ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante e a gestirne le conseguenze patrimoniali spetti esclusivamente all’Organismo, dotato di autonoma soggettività giuridica e di specifiche competenze, non al Comune nella gestione ordinaria né al commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza. La competenza dell’Organismo comprende anche le obbligazioni sorte dopo la dichiarazione di dissesto quando siano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori al dissesto. Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive contro l’ente dissestato opera anche quando l’obbligo da eseguire consista in un facere amministrativo, quale il deposito di una somma già quantificata presso la Cassa Depositi e Prestiti. L’eventuale azione esecutiva deve quindi essere indirizzata esclusivamente nei confronti dell’Organismo Straordinario di Liquidazione. La ratio è la tutela della par condicio creditorum e l’impedimento di soddisfazioni individuali incompatibili con la procedura concorsuale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 252 e ss. d.lgs. 267/2000
Le disposizioni individuano la soggettività e le competenze dell’Organismo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle passività dell’ente locale dissestato.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azione esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Il divieto di azioni esecutive contro l’ente dissestato comprende anche pretese relative a obblighi di facere amministrativo, quando la relativa obbligazione rientri nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La procedura di acquisizione sanante e le relative conseguenze patrimoniali, nel caso di ente locale dissestato, rientrano nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è richiesta quale misura accessoria dell’ottemperanza, ma non può essere disposta nell’ambito di un’azione esecutiva inammissibilmente rivolta contro il Comune anziché contro l’Organismo Straordinario di Liquidazione.
art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000
Le deliberazioni dell’Organismo Straordinario di Liquidazione sono richiamate come dichiarate immediatamente eseguibili, senza che tale dichiarazione superi il riparto di competenze derivante dal dissesto.
Massime di principio
- In caso di dissesto finanziario di un ente locale, l’Organismo Straordinario di Liquidazione è un soggetto dotato di autonoma soggettività giuridica e competenza esclusiva sulle passività riconducibili alla gestione anteriore al dissesto, comprese le obbligazioni sorte successivamente quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti anteriori.
- La competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione comprende non solo la liquidazione delle somme dovute, ma anche l’adozione e la gestione delle conseguenze patrimoniali dei provvedimenti di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente locale dissestato opera anche quando l’esecuzione richiesta consiste in un facere amministrativo, come il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di una somma già quantificata.
- Quando l’obbligazione pecuniaria rientra nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, l’azione di ottemperanza o esecutiva deve essere indirizzata esclusivamente contro tale Organismo e non contro il Comune né contro un commissario ad acta nominato per la gestione dell’ente.
- La disciplina del dissesto mira a garantire la par condicio creditorum; pertanto, non sono ammesse forme di soddisfacimento individuale che possano alterare l’ordine delle cause di prelazione o la distribuzione paritaria delle risorse disponibili.
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