Cassazione Penale, Ordinanza n. 18424/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con condanna a tre anni di reclusione ed euro 1.000 di multa per rapina aggravata. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva un unico motivo: l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la fattispecie fosse stata inquadrata in modo non corretto. La Corte ha esaminato la censura alla luce dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rilevando che, nel patteggiamento, il sindacato di legittimità sull'erronea qualificazione del fatto è ammesso solo in presenza di un errore manifesto, immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità, sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso. Nel caso concreto, poiché la contestazione faceva espresso riferimento all'uso di violenza posto in essere immediatamente dopo la sottrazione del bene e finalizzato a procurarsi l'impunità, la qualificazione come rapina aggravata è stata ritenuta corretta e non eccentrica rispetto al capo di imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'erronea qualificazione giuridica non integrasse un errore manifesto, poiché la descrizione del fatto contestato era coerente con la qualificazione in rapina aggravata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
erronea qualificazione giuridica del fatto
Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è consentito solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la denuncia in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se la qualificazione adottata dal giudice sia manifestamente erronea, cioè palesemente incompatibile con la descrizione del fatto contestato.
- La verifica sulla manifesta erroneità della qualificazione va compiuta esclusivamente confrontando capo di imputazione, succinta motivazione della sentenza e motivi di ricorso; non sono consentite censure che richiedano valutazioni non immediatamente ricavabili dagli atti richiamati.
- Quando il capo di imputazione descrive una sottrazione seguita da violenza immediata finalizzata ad assicurarsi l'impunità, la qualificazione in rapina risulta coerente con la contestazione e non integra errore manifesto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18277/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18280/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18281/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18282/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18283/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18284/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →