Ordinanza n. 1777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, 30 luglio 2024, n. 252, non definitiva e 9 febbraio 2026, n. 72 , rese tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Molise che avevano accolto in parte i ricorsi contro le modalità esecutive dell'ordinanza demolitoria e riconosciuto somme a titolo risarcitorio e di rimborso
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le modalità esecutive dell'ordinanza demolitoria n. 195 del 17 novembre 2011, adottata in seguito all'annullamento di una DIA relativa alla sopraelevazione di un immobile. Sulla legittimità dell'ordinanza demolitoria si era formato un precedente giudicato. Il TAR Molise aveva ritenuto l'esecuzione comunale incoerente rispetto all'oggetto della sanzione, riferibile soltanto a parte della sopraelevazione, riconoscendo alla destinataria della demolizione euro 19.861,43 a titolo risarcitorio e euro 462,83 per il rimborso degli oneri di urbanizzazione versati in eccedenza. Il Comune ha proposto appello e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia delle sentenze, prospettando una questione meritevole di approfondimento circa la possibile parcellizzazione della sanzione demolitoria conseguente all'annullamento del titolo edilizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività delle sentenze impugnate. Ha ritenuto sussistente il fumus, poiché la questione relativa alla possibile parcellizzazione della sanzione demolitoria conseguente all'annullamento della DIA merita approfondimento nella fase di merito. Quanto al periculum, ha osservato che la controversia ha natura esclusivamente patrimoniale e che l'appellata non ha allegato circostanze idonee a dimostrare l'urgente necessità di disporre delle somme riconosciutele dal TAR; la sospensione consente quindi di mantenere integra la situazione nelle more della decisione. La causa è stata rinviata alla trattazione di merito, con compensazione integrale delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata accolta con sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate.
Massime di principio
- In appello cautelare, il fumus boni iuris può ritenersi sussistente quando la decisione impugnata affronta una questione giuridica nuova o meritevole di approfondimento nel merito, anche se il giudice cautelare non ne definisce la soluzione.
- Quando la controversia ha natura esclusivamente patrimoniale e la parte beneficiaria della decisione non dimostra l'urgente necessità di disporre delle somme riconosciute, il periculum può essere escluso o comunque recessivo rispetto all'esigenza di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza può essere disposta per evitare il trasferimento di somme in attesa della definizione del merito, soprattutto quando la liquidazione richiede il rispetto di specifiche regole procedimentali.
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