Cassazione Penale, Sentenza n. 16424/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Aliperta ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per furto aggravato (forzatura finestra e manomissione cassetta porta-monete), deducendo violazione e/o errata applicazione dell'art. 133, comma 1 nn. 1 e 3 e comma 2 e dell'art. 62‑bis c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione sulla dosimetria. Lamentava in particolare che la Corte avrebbe errato ritenendo la pena di primo grado corrispondente al minimo edittale (sei mesi) mentre, sostiene il ricorrente, la pena di primo grado sarebbe stata inferiore e avrebbe dovuto beneficiare di una più ampia estensione delle attenuanti (anche per il suo stato di ludopatia e dipendenza da alcool) e della diminuzione relativa al rito abbreviato; inoltre contestava che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di contenimento della pena nei minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena da parte dei giudici di merito, osservando che la pena base fissata dal Tribunale (1 anno e 6 mesi e 300 euro di multa) era inferiore al valore mediano della cornice edittale e che la Corte di appello ha poi applicato un bilanciamento di equivalenza tra aggravante (art. 625, n.2) e attenuanti, determinando la pena finale di 1 anno di reclusione e 200 euro di multa dopo la riduzione per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha ammesso un errore formale della Corte territoriale nell'indicare i 6 mesi come minimo edittale per il furto semplice, ma ha ritenuto che, nel complesso, la motivazione (richiamo al disvalore sociale del fatto, alla spregiudicatezza della condotta e all'assenza di segni di resipiscenza) fosse sufficiente e non arbitraria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
comma primo, nn. 1 e 3 e comma secondo
La Corte ricorda che i criteri di cui all'art. 133 (valutazione di circostanze soggettive e oggettive) implicano un apprezzamento discrezionale del giudice di merito; quando la pena scelta è in una fascia medio-bassa non è richiesta una motivazione particolarmente articolata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente ma non decisivo: la Corte ha ritenuto che, anche considerando le circostanze personali denunciate, la motivazione di merito fosse adeguata e non omettesse considerazioni rilevanti tali da integrare vizio di legittimità.
art. 132 cod. pen.
Norma che attribuisce al giudice il potere discrezionale di determinare la pena; la Corte ha sottolineato che tale discrezionalità è sindacabile in Cassazione solo in caso di arbitrarietà o illogicità della motivazione.
art. 625 cod. pen.
L'aggravante prevista è stata posta a confronto (bilanciata) con le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza che ha portato a determinare la pena sulla misura della fattispecie base.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di impugnazione in Cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di legge): il ricorso è stato formulato sulla base di tali motivi ma la Corte ha ritenuto infondate le censure perché la motivazione di merito non appare illogica né arbitraria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di enunciazione in motivazione delle censure in cassazione; la Corte indica che il ricorso è stato esposto nei limiti richiesti dalla norma per la decisione.
Massime di principio
- La commisurazione della pena è apprezzamento discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo per arbitrarietà o illogicità manifesta della motivazione.
- Quando la pena indicata risulti collocata in una fascia medio-bassa della cornice edittale non è necessaria una motivazione particolarmente analitica: può essere sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza che implicitamente include gli elementi dell'art. 133 c.p.
- È legittimo, purché adeguatamente motivato, il bilanciamento di equivalenza tra aggravanti e attenuanti che conduce a determinare la pena sulla misura della fattispecie base anziché su quella aggravata.
- Un mero errore formale nella indicazione del minimo edittale o nella rappresentazione numerica della pena non comporta automaticamente annullamento: ciò che conta è la consistenza complessiva della motivazione e la correttezza del percorso logico‑giuridico.
- Circostanze personali (es. ludopatia, dipendenza da alcool) devono essere valutate e specificamente motivate dai giudici di merito se si vuol ottenere una significativa riduzione della pena; la semplice enunciazione non è sufficiente.
- La scelta del rito abbreviato comporta una riduzione della pena che deve essere computata chiaramente; contestazioni sulla misura devono dimostrare l'insufficienza o l'arbitrarietà della motivazione e non il solo dissenso sulla valutazione opzionata dal giudice.
- In Cassazione, le censure ex art. 606 c.p.p. devono evidenziare un concreto vizio logico‑giuridico (illogicità, mancanza di motivazione su punti essenziali, violazione di legge) e non possono limitarsi a richieste di diverso apprezzamento dei fatti o della valutazione della personalità.
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