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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20135/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 12 maggio 2020. Il difensore ha censurato: 1) errata valutazione del dolo, sostenendo che la fuga era dettata dal timore del controllo stradale e non dalla finalità di opporsi agli agenti; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., per il carattere occasionale e la modesta offensività della condotta; 3) omissione di valutazione della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 20-bis c.p.), avanzata nelle conclusioni scritte in appello con procura speciale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti generici e infondati rispetto a una motivazione della Corte d'appello considerata esaustiva e priva di vizi logici: la fuga dell'imputato, realizzata con modalità particolarmente pericolose (inseguimento, percorsi contromano), è compatibile con il dolo richiesto dall'art. 337 c.p. e il timore del controllo non esclude la finalità di opporsi. L'applicazione dell'art. 131-bis è stata esclusa per la gravità del fatto, l'elevato pericolo per l'incolumità altrui e l'intensità del dolo. Quanto alla richiesta di pene sostitutive, è stata ritenuta inammissibile perché non proposta con l'atto di appello originario né come motivo nuovo ammissibile: il principio devolutivo impedisce al giudice dell'appello di applicare d'ufficio le pene sostitutive fuori dai limiti dell'atto di impugnazione, e la disciplina transitoria che ammetteva richieste nelle conclusioni scritte non trovava applicazione nel caso concreto. In conseguenza di ciò, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    Il giudice ha ritenuto che la fuga e le condotte pericolose poste in essere dall'imputato dimostrano il dolo richiesto dall'art. 337 c.p.; il timore del controllo non esclude la finalità di opporsi ai pubblici ufficiali, essendo solo una possibile causa scatenante.

  • art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto / causa di non punibilità)

    La causa di non punibilità è stata esclusa per l'elevata gravità e pericolosità della condotta e per l'intensità del dolo; la non punibilità per tenuità non si applica quando l'evento comporta un concreto rischio per l'incolumità.

  • art. 20-bis cod. pen. (pene sostitutive: lavoro di pubblica utilità, ecc.)

    L'applicazione delle pene sostitutive in appello richiede che il tema sia devoluto al giudice tramite atto di appello o motivi nuovi ammissibili; una richiesta avanzata solo nelle conclusioni scritte, fuori dalle ipotesi transitorie, è inidonea a far venire in considerazione tali misure.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    La riforma ha introdotto il regime delle pene sostitutive (art. 20-bis c.p.), ma non ha derogato al principio devolutivo: in via ordinaria le richieste devono essere presentate con l'appello o con motivi nuovi ammissibili; la disciplina transitoria (art. 95) che consentiva alcune eccezioni non si applica nel caso esaminato.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. "correttivo Cartabia") / art. 598-bis c.p.p.

    Le modifiche hanno confermato i termini per il consenso dell'imputato alla sostituzione della pena e ribadito che essi non derogano al principio devolutivo; il consenso temporale non autorizza il giudice a decidere oltre quanto devoluto dall'appello.

  • art. 597 cod. proc. pen. (principio devolutivo)

    Principio richiamato per affermare che il giudice di appello non può adottare statuizioni non devolute con l'atto di impugnazione; l'applicazione delle pene sostitutive richiede la devoluzione del relativo punto.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come modello per eventuali istruttorie mirate sulla compatibilità con le pene sostitutive quando il giudice di primo grado deve valutare la loro applicabilità; il giudice d'appello può svolgere analogo accertamento solo se il trattamento sanzionatorio è devoluto.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Richiamata in connessione alle sanzioni sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) come quadro normativo complessivo delle misure alternative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la liquidazione di una somma (euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione delle pene sostitutive in appello deve essere espressamente devoluta al giudice tramite l'atto di appello originario o tramite motivi nuovi ammissibili; una richiesta tardiva nelle mere conclusioni scritte è normalmente inammissibile fuori da specifiche disposizioni transitorie.
  • I termini per esprimere il consenso alle pene sostitutive (art. 598-bis c.p.p.) non derogano al principio devolutivo: il consenso non autorizza il giudice d'appello ad applicare misure non richieste dall'impugnazione.
  • La valutazione del dolo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale si compie sulle modalità e sulle conseguenze della condotta: la fuga per sottrarsi a un controllo, se realizzata con modalità pericolose, può integrare il dolo richiesto e non è esclusa dalla paura del controllo.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando la condotta ha grave offensività o ha creato un concreto rischio per l'incolumità altrui; l'applicabilità dipende da un giudizio concreto sulla gravità e pericolosità dell'azione.
  • Le censure generiche e reiterative che non prospettano nuovi elementi di fatto o di diritto e si limitano a riformulare le argomentazioni già valutate dalle corti di merito sono, di regola, inammissibili in cassazione.
  • Se la riforma del trattamento sanzionatorio interviene nel corso del giudizio e produce effetti tali da rendere compatibili pene sostitutive con la pena inflitta, l'onere rimane per la parte che impugna di devolvere specificamente la questione al giudice d'appello affinché possa essere valutata e, se necessario, sia disposta istruttoria mirata.

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