Sentenza del 12/01/2016 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Milano
CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA - DETERMINAZIONE DELL'AVVIAMENTO - Modalità di determinazione - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta, poiché la mera critica astratta alla metodologia adottata dall’Ufficio non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio del contribuente. In assenza di un criterio fiscale unico e di elementi contrari forniti dalla parte, l’utilizzo del listino FIMAA è stato ritenuto legittimo e adeguatamente giustificato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la metodologia utilizzata dall’Ufficio per determinare l’avviamento relativo alla cessione di un ramo d’azienda, senza tuttavia fornire prove, dati o elementi concreti idonei a dimostrare che il valore fosse stato calcolato diversamente. In ambito fiscale non esiste un unico criterio normativamente imposto per misurare l’avviamento; l’Ufficio ha quindi applicato una delle metodologie elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, facendo riferimento al listino FIMAA. La mancata risposta del contribuente al questionario notificato ha inoltre impedito di acquisire elementi utili per una diversa valutazione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione determina l’avviamento utilizzando un criterio riconosciuto dalla prassi, dalla dottrina o dalla giurisprudenza, il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente il metodo, ma deve fornire dati e una ricostruzione alternativa attendibile.
- L’assenza di un unico criterio fiscale obbligatorio per la determinazione dell’avviamento consente all’Ufficio di scegliere una metodologia ragionevole e coerente con le circostanze del caso.
- La mancata collaborazione del contribuente, incluso il mancato riscontro a un questionario, può rafforzare la posizione dell’Ufficio e rendere più difficile contestare la ricostruzione presuntiva del valore.
- Per contrastare la determinazione dell’avviamento è opportuno produrre documentazione contabile, perizie, dati economici dell’azienda e specifiche ragioni tecniche che dimostrino l’inadeguatezza del parametro utilizzato dall’Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →