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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29997/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'avviso di irrogazione di sanzioni emesso per omesso pagamento del contributo unificato dovuto dal Comune per l'iscrizione a ruolo di un appello nel processo tributario. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il contributo non fosse riscuotibile mediante l'atto sanzionatorio impugnato, ma dovesse essere recuperato tramite prenotazione a debito ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 115/2002, includendo il Comune nella nozione di amministrazione pubblica destinataria del beneficio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 111 Cost., 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. 546/1992, oltre a omessa o apparente motivazione, sostenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente perché disattendere le difese ministeriali e che le pronunce richiamate fossero inconferenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 158 e 3, lett. q), d.P.R. 115/2002, dell'art. 12, comma 5, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012, nonché degli artt. 3 e 10 disp. prel. c.c., assumendo che la prenotazione a debito è ammissibile solo se prevista espressamente dalla legge e che non è consentita un'estensione analogica agli enti locali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la notifica eseguita a mezzo posta non era provata in atti: mancava l'avviso di ricevimento del plico e dalle verifiche interne non risultava caricato nel sistema. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che la notifica postale si perfeziona solo con la consegna attestata dall'avviso di ricevimento, documento indispensabile per provarne l'esistenza, la data e il destinatario; la sua mancanza comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito. È stato inoltre escluso l'adempimento del contributo unificato supplementare in ragione della qualità soggettiva della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 158 d.P.R. 115/2002

    La Corte non entra nel merito dell'applicazione sostanziale della norma, perché definisce il ricorso inammissibile per vizi di notificazione; richiama la norma solo come oggetto del contendere e della censura del Ministero.

  • art. 3, comma 1, lett. q), d.P.R. 115/2002

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nozione di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è tipizzata e richiede una previsione legislativa espressa.

  • art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44

    È citato per affermare che il legislatore ha esteso espressamente alle agenzie fiscali l'applicabilità dell'art. 158 d.P.R. 115/2002, confermando la necessità di una previsione normativa specifica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del vizio motivazionale denunciato dal ricorrente.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Censurato per asserita violazione insieme alle altre norme processuali del rito tributario.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato a sostegno della doglianza sull'apparenza o inesistenza della motivazione della sentenza di appello.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Indicata dal ricorrente tra le norme processuali violate.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    Indicata dal ricorrente tra le norme processuali violate.

  • art. 149 c.p.c.

    La Corte lo richiama, in combinato con l'art. 145 c.p.c. e con la disciplina della notifica postale, per affermare che l'avviso di ricevimento è il documento necessario a provare la consegna del plico.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la possibilità di rinnovare la notificazione mancante di prova, quando l'avviso di ricevimento non sia prodotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte osserva che non vi è ragione di applicare l'ulteriore contributo unificato, per la qualità soggettiva della ricorrente.

  • art. 55 l. 69/2009

    È richiamato in relazione alle modalità di notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta.

  • art. 3 l. 53/1994

    È richiamato per la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale da parte del difensore.

  • artt. 3 e 10 disp. prel. c.c.

    Invocati dalla ricorrente per escludere l'applicazione analogica di una disciplina eccezionale relativa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione, ma richiede la prova della consegna al destinatario mediante l'avviso di ricevimento, che è l'unico documento idoneo a dimostrare consegna, data e destinatario.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta determina l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • Quando una norma attribuisce un regime di esenzione o di prenotazione a debito, l'estensione a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati richiede una base legislativa specifica e non può essere desunta per analogia in presenza di un dato letterale e sistematico contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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