Sentenza del 24/02/2017 n. 4784 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. La società non aveva riprodotto integralmente nel ricorso il contenuto dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare concretamente la fondatezza delle censure. La SALP è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 5.000 euro oltre agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione 239.316,00 euro, ritenendo incongrui i ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore SG96U. Sosteneva che lo studio applicato non fosse coerente con l'attività concretamente svolta e lamentava: omessa valutazione delle deduzioni e della documentazione prodotta; insufficiente motivazione sulla documentazione e sullo studio di settore utilizzato; violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che fossero necessarie presunzioni gravi, precise e concordanti.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
violazione e falsa applicazione della legge; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo
Le censure per cassazione devono essere formulate in modo specifico e adeguatamente documentato, consentendo alla Corte di verificare direttamente il vizio denunciato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. a
accertamento del reddito d'impresa
La norma disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento del reddito d'impresa, anche sulla base di elementi contabili ritenuti inattendibili o non corretti.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis e art. 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993
studi di settore e accertamento sulla base di gravi incongruenze
Gli studi di settore costituiscono strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi; il loro utilizzo deve essere collegato alla concreta attività del contribuente e, in presenza di contestazioni, deve essere sorretto da adeguata motivazione e da elementi presuntivi idonei.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorso deve riportare o indicare in modo puntuale gli atti e i documenti necessari alla decisione, inclusi i passaggi essenziali dell'avviso di accertamento contestato. La mancata riproduzione o specifica indicazione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente documenti o contestazioni già svolte nei precedenti gradi: occorre trascrivere o indicare con precisione il contenuto rilevante degli atti, soprattutto dell'avviso di accertamento.
- Quando l'accertamento si fonda su uno studio di settore, il contribuente deve contestare concretamente la pertinenza dello studio rispetto all'attività esercitata e fornire elementi documentali specifici sulle ragioni dello scostamento.
- La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per ragioni formali senza esaminare se l'accertamento fiscale fosse fondato nel merito.
- Le doglianze relative all'omessa valutazione della documentazione o all'insufficiente motivazione devono individuare con precisione il fatto decisivo trascurato e spiegare dove e come tale fatto sia stato sottoposto al giudice di merito.
- La condanna alle spese consegue normalmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche quando la Corte non esamina la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
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