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Sentenza

Sentenza del 03/12/2020 n. 27649 - Corte di Cassazione

IVA - Imposta corrisposta su acconti relativi a contratto di appalto - Annullamento contratto - Rimborso Iva pagata in rivalsa - Fallimento cedente/prestatore - Diritto del cessionario - Richiesta diretta all'Erario - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso IVA relativa a fatture per acconti: le società committenti (cessionarie) avevano pagato l'IVA in rivalsa al fornitore/appaltatore S., ma il contratto veniva risolto e S. restituiva solo l'imponibile, non l'IVA. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che soltanto il cedente/prestatore (S.) avrebbe potuto chiedere il rimborso all'Erario; le cessionarie avrebbero dovuto promuovere azioni di ripetizione verso S. o usare la procedura di variazione prevista dall'art. 26 DPR 633/1972. Inoltre il liquidatore F.G. era intervenuto in nome delle società estinte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto da F.G. (liquidatore) perché privo di legittimazione, cassando senza rinvio la sentenza pronunciata nei suoi confronti. Quanto all'Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato rigettato: è stata confermata la possibilità per la cessionaria EG. s.r.l. di ottenere il rimborso direttamente dall'Amministrazione finanziaria, alla luce dell'impossibilità/gravosità del recupero del credito nei confronti del cedente S. (dichiarato fallito). Spese compensati integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 18, comma 1; art. 19, comma 1; art. 26, comma 2 e 3

    Regolamentano detrazione e rettifiche IVA; la Corte osserva che, pur essendo prevista la procedura di variazione/nota di credito (art. 26) a carico del cedente, non si può imporre al cessionario di attendere l'esito di un recupero impraticabile (es. fallimento del cedente).

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5; art. 380-bis

    Riferimenti strettamente procedurali utilizzati per censurare violazioni di legge e per depositare memorie nel processo di cassazione; la Corte ha rigettato alcune doglianze per inammissibilità e per 'doppia conforme'.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Disciplina limiti di impugnazione e vizio denunciabile in cassazione; la Corte ha applicato i criteri relativi alla 'doppia soccombenza' nei giudizi di merito per dichiarare inammissibile una delle censure.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla Corte per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità rispetto ai presidi di cassazione.

  • Giurisprudenza UE - Corte di Giustizia (Farkas, C-564/15)

    C-564/15, sent. 27/04/2017

    La Corte UE prevede che, in assenza di disciplina comunitaria specifica, gli ordinamenti nazionali devono assicurare rimedi effettivi: se il rimborso da parte del cedente è impossibile (es. fallimento), il cessionario può essere legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione.

  • Giurisprudenza UE - Corte di Giustizia (Reemtsma, C-35/05)

    C-35/05, sent. 15/03/2007

    Principi di equivalenza ed effettività: gli Stati membri devono prevedere strumenti che non rendano praticamente impossibile l'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione.

  • Giurisprudenza UE (Kollroß e Wirti, C-660/16 e C-661/16)

    C-660/16 e C-661/16, sent. 31/05/2018

    Conferma che in caso di fallimento del cedente sarebbe irragionevole obbligare il cessionario a rettificare e poi agire amministrativamente per ottenere il rimborso; si può dunque prevedere il ricorso diretto del cessionario all'Erario.

  • Giurisprudenza UE (Banca Popolare Antoniana Veneta, C-427/10)

    C-427/10, sent. 15/12/2011

    Conferma che l'acquirente può esperire azione di ripetizione dell'indebito verso il cedente per ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente addebitata, ma ciò non esclude l'esigenza di rimedi effettivi quando il cedente non è in grado di restituire.

Massime di principio

  • I rapporti tributari (tra cedente e amministrazione), civilistici (tra cedente e cessionario) e il diritto di detrazione/risarcimento del cessionario sono distinti: in linea di principio solo il cedente può chiedere il rimborso all'Erario, e il cessionario ha azioni civilistiche verso il cedente.
  • Tuttavia, se il cedente è fallito o il recupero mediante azione civile risulta impossibile o eccessivamente oneroso, l'ordinamento (in applicazione del principio di effettività dell'UE) deve consentire al cessionario che ha effettivamente sopportato l'IVA di chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
  • La procedura ordinaria di rettifica/nota di variazione (art. 26 DPR 633/1972) resta la regola, ma non può essere imposta in modo da rendere privo di effetto il diritto al rimborso del cessionario quando il cedente è inadempiente o insolvente.
  • In casi analoghi è opportuno che il cessionario documenti: la risoluzione/annullamento del contratto, la restituzione dell'imponibile da parte del cedente, l'assenza di emissione di nota di variazione, la dichiarazione di fallimento o l'impraticabilità del recupero, e gli importi effettivamente pagati in via di rivalsa.
  • Prima di rivolgersi all'Amministrazione finanziaria, il cessionario dovrebbe valutare e documentare le ragioni per cui l'azione diretta verso l'Erario è necessaria (es. fallimento del cedente), perché il rimedio è eccezionale e richiede prova dell'impossibilità/gravosità del recupero verso il cedente.

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