Sentenza del 14/12/2017 n. 5287 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ramo assicurazioni - Prestazioni fatturate - Compagnie assicurative - Iva - Erronea imponibilità - Legittimità rimborso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa della compagnia è stata ritenuta fondata: le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche delle polizze vita di natura finanziaria devono essere considerate esenti da IVA. Di conseguenza, è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA erroneamente applicata o versata. L’esenzione non è stata invece estesa alle prestazioni di gestione degli attivi relativi alle riserve delle assicurazioni danni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’erronea imponibilità IVA delle prestazioni di gestione degli attivi destinati a coprire le riserve tecniche delle polizze vita di natura finanziaria. La compagnia sosteneva che tali prestazioni dovessero beneficiare del regime di esenzione IVA, diversamente dalle prestazioni relative alla gestione degli attivi posti a copertura delle riserve delle assicurazioni contro i danni.
Norme richiamate
Normativa IVA sul regime di esenzione delle operazioni assicurative e finanziarie
L’esenzione IVA è stata interpretata come applicabile alle prestazioni strettamente connesse alla gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche delle polizze vita di natura finanziaria, mentre non è stata ritenuta applicabile alle analoghe prestazioni riferite alle assicurazioni contro i danni.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione di gestione patrimoniale è esente da IVA occorre verificare la natura delle polizze e delle riserve tecniche cui gli attivi sono destinati.
- L’esenzione può operare per le prestazioni direttamente collegate alla gestione di attivi posti a copertura di riserve relative a polizze vita di natura finanziaria.
- La medesima esenzione non si estende automaticamente alla gestione degli attivi destinati alle riserve delle assicurazioni danni.
- Quando l’IVA è stata applicata in modo erroneo a una prestazione che rientra nel regime di esenzione, il soggetto interessato può chiedere il rimborso, purché dimostri la natura e la destinazione degli attivi gestiti.
- La qualificazione contrattuale e funzionale della prestazione è decisiva: non basta che il servizio sia svolto per una compagnia assicurativa, ma occorre accertare il collegamento concreto con riserve tecniche di polizze vita finanziarie.
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