Cassazione Civile, Ordinanza n. 01230/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte della società datrice di lavoro, di consentire alla dipendente il recupero compensativo delle ore di permesso personale non retribuito entro il mese di riferimento, con conseguente trattenuta in busta paga delle ore non recuperate. La lavoratrice aveva chiesto di accertare l’obbligo aziendale di assegnare mese per mese le giornate necessarie alla saturazione delle ore di permesso, nonché la restituzione delle somme trattenute e il risarcimento del danno. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda ritenendo che l’ordine di servizio aziendale non imponesse un preciso obbligo datoriale di mettere a disposizione le giornate di recupero e che non fosse stata dimostrata una prassi vincolante aziendale né una condotta discriminatoria. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa; (2) nullità per omessa pronuncia sulla tardività della contestazione della prassi aziendale; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per asserita inversione dell’onere della prova e per errata valutazione delle prove sulla prassi aziendale; (4) violazione delle regole di interpretazione contrattuale nella lettura dell’ordine di servizio; (5) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. sulla regolazione delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello era chiaramente intellegibile e consentiva di comprendere l’iter logico seguito; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché censurava una statuizione mai resa dalla Corte territoriale, che aveva espressamente prescisso dalla questione della tardività; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, chiarendo che la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se l’onere viene posto a carico della parte sbagliata, mentre qui si contestava in realtà la valutazione delle prove, e che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché l’interpretazione della volontà negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e la ricorrente proponeva solo una lettura alternativa più favorevole; ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la mancata compensazione delle spese non viola l’art. 92 c.p.c., essendo rimessa al giudice la valutazione discrezionale della compensazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto, altresì, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La censura di motivazione apparente è stata valutata alla luce del parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso un vizio radicale perché il percorso argomentativo della decisione di merito era percepibile.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione apparente può essere fatto valere come error in procedendo, ma nel caso concreto non ricorreva.
art. 2697 c.c.
La violazione della regola sull’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata secondo la struttura della fattispecie; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una prova legale; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
artt. 1632 e ss. c.c.
Richiamati dalla ricorrente come norme sull’interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che l’interpretazione del testo negoziale è valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici e di motivazione logicamente coerente.
art. 1370 c.c.
Invocato quale criterio interpretativo, ma la Corte ha escluso che fosse stata dimostrata una violazione dei canoni ermeneutici.
art. 1371 c.c.
Invocato dalla ricorrente nell’ambito delle regole interpretative; la Corte ha rilevato che era proposta soltanto una lettura alternativa del testo aziendale.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese secondo soccombenza è stata ritenuta corretta; il sindacato di legittimità non consente di censurare la scelta del giudice di non compensare le spese quando applica il criterio legale.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice nei limiti di legge; la mancata compensazione non integra di per sé violazione della norma.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, precisando che l’infondatezza o l’inammissibilità del ricorso, da sole, non bastano a dimostrare mala fede o colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire le ragioni della decisione; non è sufficiente che la parte soccombente la ritenga insufficiente o non condivisibile.
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile soltanto se il giudice distribuisce erroneamente l’onere della prova; se si contesta la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile o comunque improprio.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non coincide con il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio, ma richiede che il giudice abbia attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto o abbia disatteso una regola legale di valutazione della prova.
- L’interpretazione del contenuto di un testo negoziale o aziendale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è possibile limitarsi a prospettare una lettura alternativa più favorevole, se quella accolta è plausibile e coerente.
- Nel giudizio sulle spese, la mancata compensazione non viola di per sé l’art. 92 c.p.c. quando il giudice applica il criterio della soccombenza; la compensazione resta una scelta discrezionale, nei limiti di legge.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede indici ulteriori di mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la sola infondatezza, anche manifesta, delle doglianze.
- rami
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