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Sentenza

Sentenza del 02/04/2022 n. 1557 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro,Ipotecarie e Catastali - Art. 4 lett. g), comma 1, Tariffa Parte Prima, d.P.R.n. 131/1986 -Nozioni di atti propri del GEIE. (prima massima). Accertamento - Controlli automatici - Obbligatorietà emissione avviso bonario - Non sussiste. (seconda massima). Accertamento - Liquidazioni automatizzate - Calcolo interessi mediante rinvio - Difetto di motivazione - Non sussiste. (terza massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre questioni principali: 1) qualificazione degli "atti propri" del GEIE ai fini dell'imposta di registro (se rientrano nella misura fissa o proporzionale); 2) obbligatorietà dell'invio dell'avviso bonario dopo controlli automatici; 3) legittimità della motivazione delle cartelle di pagamento derivanti da liquidazioni automatizzate, in particolare per il calcolo degli interessi e l'indicazione delle sanzioni.

La decisione

La sentenza chiarisce i seguenti principi: 1) il sintagma "atti propri" nella lett. g) dell'art. 4, comma 1, della Tariffa (d.P.R. 131/86) va interpretato come gli atti posti in essere unicamente in vista della costituzione o nell'ambito dell'organizzazione del GEIE (atti di natura endosocietaria), e dunque rientranti nella categoria degli enti associativi; 2) l'invio dell'avviso bonario non è obbligatorio a seguito di controlli automatici, salvo che il controllo produca un "risultato diverso" o sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; 3) nelle liquidazioni derivanti da controlli automatizzati, il calcolo degli interessi può essere adeguatamente motivato con il semplice rinvio alla dichiarazione da cui deriva il debito (essendo un'operazione matematica) e per le sanzioni è sufficiente il richiamo alla norma che ne prevede i criteri o alla tipologia della violazione da cui si desumono i criteri stessi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986, Tariffa - Parte prima, art. 4 lett. g), comma 1

    Il termine "atti propri" si riferisce agli atti endosocietari compiuti per la costituzione o l'organizzazione del GEIE e non a qualunque atto connesso all'attività del gruppo

  • d.P.R. 131/1986, art. 1

    Richiamato come riferimento generale alla disciplina dell'imposta di registro e delle categorie tassabili

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-bis, co. 3

    Disciplina i controlli automatici e le modalità di comunicazione; interpretato nel senso che l'obbligo di avviso bonario è limitato ai casi in cui il controllo evidenzi risultati diversi o incertezze rilevanti

  • L. 212/2000, art. 6

    Richiamata in tema di diritti dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e procedura degli avvisi

  • d.P.R. 602/1973, art. 20

    Norma sulle cartelle di pagamento; utilizzata per confermare che il riferimento alla dichiarazione è sufficiente a motivare il calcolo degli interessi nelle liquidazioni automatizzate

  • L. 212/2000, art. 7

    Richiamata in relazione alle garanzie processuali e agli adempimenti dell'Amministrazione nei confronti del contribuente

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. 18107/21; Cass. 17396/2010; Cass. 8137/2012; Cass. 26671/09; Cass. 3137/12; Cass. 25329/14; Cass. 14236/17; Cass. 6812/19; Cass. 8508/19; Cass. 20310/20; Cass. 18893/21; Cass. S.U. 22281/22; Comm. trib. reg. Lazio 4114/21; Comm. trib. reg. Lazio 59/22

    La massima si inserisce in un filone consolidato di giurisprudenza che limita l'obbligo di avviso bonario e ammette motivazioni concise (rinvio alla dichiarazione) per gli atti di liquidazione automatizzata; le sentenze citate supportano i principi esposti

Massime di principio

  • Per l'applicazione della registrazione a misura fissa o proporzionale nei confronti di un GEIE, vanno considerate tali solo le scritture e gli atti strettamente connessi alla costituzione o all'organizzazione interna del GEIE (atti endosocietari). Atti esterni o operazioni commerciali non rientrano automaticamente nella nozione di "atti propri".
  • Dopo un controllo automatico non esiste un obbligo generale di inviare un avviso bonario: l'avviso è necessario solo se il controllo produce un risultato diverso dalla dichiarazione o emergono incertezze su aspetti rilevanti. In assenza di tali condizioni, l'Amministrazione può procedere senza inviare avvisi preventivi.
  • Nelle liquidazioni derivanti da controlli automatizzati, il riferimento alla dichiarazione del contribuente per il calcolo degli interessi è considerato una motivazione adeguata (trattandosi di operazione matematica). Le sanzioni possono essere motivate con il semplice richiamo alla norma che ne disciplina il calcolo o alla tipologia della violazione.
  • Chi intenda impugnare una liquidazione automatizzata dovrebbe dimostrare che il controllo ha fornito un "risultato diverso" o che sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione; altrimenti, la mancata notifica dell'avviso bonario difficilmente sarà considerata illegittima.
  • In fase difensiva, se si contesta il calcolo degli interessi o delle sanzioni derivanti da liquidazioni automatizzate, è necessario provare che l'operazione matematica posta a base del calcolo è errata o che la dichiarazione non rappresenta la fonte del debito come indicato dall'Amministrazione.

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