Sentenza del 23/04/2020 n. 8077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria gravante sui beni del fondo patrimoniale familiare: deduceva omessa indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio per informazioni, omissione degli estremi dei ruoli e del preavviso, carenze nel criterio di calcolo di interessi, diritti e spese, nonché la opponibilità del fondo patrimoniale ai crediti tributari (art. 77 DPR 602/1973). Denunciava inoltre omissione di esame di censure in appello e vizio di extrapetizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento determini la nullità dell'iscrizione ipotecaria: l'art.7 L. 212/2000 non prevede sanzione e la sanzione di nullità per le cartelle è stata introdotta solo con efficacia a partire dal 2008 (D.L. 248/2007 art.36 co.4-ter) e comunque riferita alle cartelle di pagamento non all'iscrizione ipotecaria. La CTR non è censurabile per motivazione eccessivamente sintetica, né per mancato esame di questioni non specificamente allegati in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione. Quanto al fondo patrimoniale, la Corte ribadisce l'orientamento secondo cui l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 DPR 602/1973 non è atto dell'espropriazione forzata ma procedura alternativa; l'iscrizione è ammissibile sui beni del fondo se il debito è inerente ai bisogni della famiglia o se il creditore ignora l'estraneità del debito a tali bisogni: l'onere di allegazione e prova grava sul debitore opponente. Per tutte queste ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Imposizione dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; la motivazione deve non essere meramente apparente e deve consentire la comprensione del percorso logico, ma la sua sintetica esposizione non è automaticamente vizio di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
nn. 3, 4, 5 (motivi invocati)
Norme di cassazione per violazione di legge, vizio di motivazione e omissione di pronuncia su questioni dedotte; la Corte valuta anche l'ammissibilità per requisito di autosufficienza (art.366 c.p.c.).
Legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Statuto del contribuente"), art. 7
"gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari... devono indicare... l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni... e il responsabile del procedimento"
La norma impone indicazioni formali ma non prevede una sanzione automatica di nullità per l'omessa indicazione del responsabile; la mancata indicazione non determina di per sé nullità dell'iscrizione ipotecaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
Regola l'iscrizione ipotecaria per crediti tributari; la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite 2014) ha qualificato l'iscrizione di cui all'art.77 come procedura alternativa all'esecuzione forzata, non come atto tipico dell'espropriazione.
D.L. 6 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter
Ha introdotto la sanzione di nullità per cartelle di pagamento prive di alcune indicazioni, ma la norma si applica specificamente alle cartelle relative a ruoli consegnati da quella data; non può essere estesa automaticamente ad atti differenti come l'iscrizione ipotecaria.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 21-octies e 21-septies
Art.21-octies: disciplina la sanatoria retroattiva dei vizi procedimentali non rilevanti per il diritto di difesa; art.21-septies: prevede la nullità del provvedimento che manca degli elementi essenziali. Il nome del responsabile non è qualificato come elemento essenziale la cui mancanza produce automaticamente nullità.
Codice Civile, art. 170 e art. 2740
Art.170 ricollegato alla disciplina del fondo patrimoniale: la possibilità di esecuzione sui beni del fondo si valuta in relazione all'inerenza del debito ai bisogni familiari; art.2740 sancisce la responsabilità patrimoniale generale, soggetta alle eccezioni di interpretazione tassativa.
Codice di procedura civile, artt. 112, 132
Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e forma del processo civile; la mancanza di motivazione idonea a spiegare il percorso argomentativo può costituire vizio, ma non ogni motivazione sintetica è inidonea.
Massime di principio
- L'omessa indicazione del "responsabile del procedimento" negli atti tributari (art.7 L.212/2000) non comporta automaticamente la nullità dell'iscrizione ipotecaria: occorre verificare se la norma preveda una sanzione specifica; per le cartelle di pagamento la nullità è stata prevista puntualmente per ruoli consegnati da determinate date.
- Quando si impugnano atti amministrativi o di riscossione per vizi formali, è determinante individuare se il legislatore ha previsto espressamente la sanzione di nullità; in assenza, può applicarsi la disciplina di sanatoria (es. art.21-octies L.241/1990) se il vizio non ha inciso sul diritto di difesa.
- Le censure di cassazione devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare esattamente dove e come le questioni sono state sollevate nei gradi di merito (atto, pagina, estratto), altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di allegazione ex art.366 c.p.c.
- L'iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR 602/1973 non è qualificabile, secondo le Sezioni Unite, come atto dell'espropriazione forzata ma come procedimento alternativo; pertanto non si applicano automaticamente le regole dell'esecuzione forzata (art.170 c.c.) salvo specifiche interpretazioni rese dalla giurisprudenza.
- I beni del fondo patrimoniale possono essere assoggettati ad iscrizione ipotecaria se il debito è stato contratto per soddisfare bisogni della famiglia, ovvero se il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni: l'onere della prova circa la natura del debito e la opponibilità del fondo grava sul debitore opponente.
- Nel contestare il calcolo di interessi, diritti e spese occorre allegare e documentare in modo preciso le modalità di errore; formule generiche o non autosufficienti impediscono alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza.
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