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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02308/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di merito. Due doglianze principali: 1) errore di fatto percettivo nella valutazione della documentazione, in particolare della denuncia della persona offesa Salvatore Caianello (denuncia del 14/07/2017) e dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Caianello poiché indagato nei reati a carico del ricorrente (artt. 110, 476, 479, 482 cod. pen.), con la conseguente esigenza che il Tribunale lo avesse escusso ex art. 210 cod. proc. pen.; 2) omessa attivazione dei poteri officiosi del giudice e mancata escussione della persona offesa con le garanzie di cui all'art. 210 comma 3 cod. proc. pen.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. sia finalizzato alla correzione di un errore di fatto meramente percettivo e non alla rinegoziazione di valutazioni di merito o questioni probatorie non previamente sollevate in appello. La Corte ha osservato che le questioni dedotte richiedevano accertamenti di fatto o valutazioni sul merito (utilizzabilità delle dichiarazioni e stato processuale del dichiarante al momento dell'escussione), che non erano state tempestivamente contestate in appello e che la Cassazione non è luogo per svolgere indagini di fatto. È stato altresì rilevato che il verbale contenente le dichiarazioni di Caianello era stato acquisito con il consenso delle parti in appello. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla colpa per impugnazioni irrimediabilmente infondate.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato alla correzione di errori di fatto percettivi della Corte di legittimità e non può essere usato per sollevare questioni che richiedono valutazioni di merito o nuovi accertamenti probatori

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Garantisce particolari modalità di escussione della persona offesa; tuttavia la sua invocazione ai fini di inutilizzabilità richiede la verifica dello stato processuale del dichiarante e va proposta tempestivamente in appello se la questione comporta accertamenti di fatto

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; segnala che la Cassazione è vincolata ai confini del devolutum e non può sostituirsi al giudice di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Indicata come limite del sindacato della Cassazione sulle questioni che richiedono accertamenti di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'applicazione di una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato per colpa

  • artt. 110, 476, 479, 482 cod. pen.

    Reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado (concorsi e falsificazioni documentali): il richiamo serve a contestualizzare la vicenda penale, non come fondamento del ricorso 625-bis

  • Sentenza Corte Cost., n. 186 del 2000

    Richiamata sul principio della colpa nell'impugnazione e sulla possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per impugnazioni abusive o negligenti

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. è volto a correggere errori percettivi della Corte di legittimità e non consente di introdurre per la prima volta, in sede di legittimità o in un rimedio straordinario affine, questioni che richiedono valutazioni di merito o nuove prove
  • Questioni di inutilizzabilità delle prove o delle dichiarazioni che richiedono accertamenti sullo stato processuale del dichiarante (es. se era indagato, archiviato, ecc.) devono essere sollevate e sviluppate nel giudizio di appello; la mancata deduzione in appello preclude in genere la loro valorizzazione ex novo in Cassazione
  • La Corte di cassazione non ha il compito di svolgere attività istruttoria o di ricercare elementi di fatto: le parti hanno l'onere di offrire una compiuta rappresentazione dei fatti e delle prove nel ricorso
  • L'acquisizione di verbali o dichiarazioni con il consenso delle parti in sede di appello indebolisce le eccezioni di inutilizzabilità sollevabili successivamente in legittimità
  • Una persona offesa che sia stata indagata non è automaticamente incompatibile come testimone; occorre valutare la sua posizione processuale al momento dell'escussione e l'eventuale archiviazione
  • L'uso improprio di rimedi straordinari o l'impugnazione senza fondamento oggettivo può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa

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