Ordinanza n. 15467/2026 - Roma, Sezione 4B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: - del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l'affidamento dei “servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a.-, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, con nota dell'otto agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P; - della nota dell’8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati; - dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell'esclusione del costituendo RTI con mandataria la KSM Spa nonché degli atti istruttori ivi comprese le note del 12.03.2025, 9.05.2025, 25.05.2025 e 22.05.2025; - dell'eventuale e non comunicato provvedimento di aggiudicazione del lotto 1; - di ogni atto prodromico, connesso o comunque consequenziale; nonché - per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per il subentro; e - per il risarcimento danni per equivalente, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento in forma specifica. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da URBE VIGILANZA S.P.A. il 30\10\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 17\11\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 23\12\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KSM S.P.A. il 16\1\2026: per l’annullamento oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo, del provvedimento di aggiudicazione adottato dal Consiglio di amministrazione della RAI con la Determinazione del 17 dicembre 2025, gli atti ivi richiamati nonché la nota del 22 dicembre 2025 prot. A/FEM/6820P e gli atti prodromici, connessi e consequenziali, inficiati in via derivata dall’illegittimità dell’esclusione del RTI KSM (risultato primo in graduatoria) per i motivi già dedotti con il ricorso e che si ripropongono in questa sede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del RTI dalla procedura di gara per i lotti 1 e 2 e, con motivi aggiunti, aggiudicazione del 17 dicembre 2025; la controversia devoluta al TAR riguardava l’esclusione e l’aggiudicazione del lotto 1
Esito
La controversia
KSM S.p.A., quale mandataria del costituendo RTI, ha impugnato l’esclusione comunicata da RAI l’8 agosto 2025 dalla gara per i servizi di vigilanza e controllo accessi, articolata in due lotti, chiedendo l’annullamento degli atti di gara, l’inefficacia del contratto e il subentro, oltre al risarcimento. Con motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione del 17 dicembre 2025, deducendo l’illegittimità derivata dall’esclusione. Urbe Vigilanza ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti per ottenere l’esclusione del RTI KSM anche per ulteriori ragioni. La questione decisa con l’ordinanza è esclusivamente la competenza territoriale: il TAR Lazio l’aveva sottoposta alle parti, prospettando la competenza del TAR Piemonte. KSM e RAI hanno sostenuto la competenza del TAR Lazio; Urbe Vigilanza quella del TAR Piemonte. KSM era prima in graduatoria nel lotto 1, relativo ai servizi da eseguire in Piemonte, e sesta nel lotto 2, relativo alla Campania.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Piemonte. Ha rilevato che una gara suddivisa in lotti dà luogo a procedure autonome per ciascun lotto e che, sebbene l’esclusione fosse formalmente contenuta in un unico atto, sostanzialmente essa corrispondeva a provvedimenti distinti per i due lotti. KSM aveva impugnato l’esclusione con riferimento al lotto 1, nel quale era prima in graduatoria, chiedendo anche l’annullamento della graduatoria riformulata e dell’eventuale aggiudicazione, nonché il subentro. Poiché gli effetti diretti degli atti contestati erano circoscritti al Piemonte, dove si sarebbero svolti i servizi del lotto 1, la competenza territoriale inderogabile spettava al TAR Piemonte ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a. Il processo può essere riassunto davanti a tale tribunale nei termini dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Spese della fase compensate. L’ordinanza non decide nel merito il ricorso principale, quello incidentale o i motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Ritenuto pertanto che la competenza territoriale spetta inderogabilmente al T.a.r. per il Piemonte, ai sensi dell’art. 13, primo comma, c.p.a., che stabilisce che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede, ma che il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede;
La competenza territoriale inderogabile si individua, nel caso di atti i cui effetti diretti sono limitati a una regione, in favore del TAR nella cui circoscrizione si producono tali effetti; per la controversia relativa al lotto 1, con servizi da svolgere in Piemonte, è competente il TAR Piemonte.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso in epigrafe, per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, davanti al quale il processo potrà essere riassunto nei sensi e termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.
Dichiarata l’incompetenza territoriale, il processo può proseguire davanti al TAR indicato come competente mediante riassunzione nei termini e secondo le modalità previste dalla disposizione.
Massime di principio
- La suddivisione di una gara in lotti determina, per ciascun lotto, una distinta procedura di affidamento; gli atti formalmente unitari che incidono sui concorrenti possono quindi assumere, sul piano sostanziale, la natura di provvedimenti distinti riferiti ai singoli lotti.
- Ai fini della competenza territoriale, quando la controversia riguarda atti di gara riferiti a un lotto autonomo e i loro effetti diretti sono circoscritti alla regione in cui devono essere eseguiti i servizi, è competente in via inderogabile il TAR di quella regione ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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