Ordinanza n. 1159/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento notificato in data 23 gennaio 2026 a mezzo PEC, ADMD007_10110_2026, “determina della soppressione della rivendita speciale n. 7 di Casandrino (NA)”; b) di qualsiasi atto che possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di soppressione di una rivendita speciale per protratta inattività
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare rivendita)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determina notificata il 23 gennaio 2026 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la soppressione della rivendita speciale n. 7 di Casandrino, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il provvedimento è stato adottato sul presupposto dell’inattività della rivendita dal 3 ottobre 2023 fino a tutto il 2025, in applicazione dell’art. 27, comma 2, della legge n. 1293/1957. La ricorrente ha censurato, in particolare, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 rispetto all’istanza del 12 novembre 2025 diretta alla “conferma della riattivazione” della rivendita. Ha sostenuto che tale omissione le avrebbe impedito di presentare osservazioni sulle cause dell’inattività, con conseguente incompletezza dell’istruttoria. L’Amministrazione ha depositato tardivamente una memoria, chiedendo anche lo stralcio di espressioni ritenute sconvenienti e offensive; la ricorrente ne ha eccepito la tardività.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, senza annullare immediatamente il provvedimento. Ha ritenuto che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi potesse avere impedito all’Amministrazione di acquisire elementi utili sulle ragioni dell’inattività e di svolgere un’istruttoria completa. Ha quindi onerato l’Agenzia di riesaminare la determina, chiarendo e specificando, con riferimento al caso concreto, per quali ragioni non sussistano eventuali circostanze giustificative del periodo di inattività e se sia opportuno procedere alla soppressione della rivendita nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 27, comma 2, della legge n. 1293/1957. La richiesta di stralcio della memoria amministrativa non è stata esaminata in sede cautelare, poiché formulata in una memoria depositata tardivamente in violazione dell’art. 55, comma 5, c.p.a. La decisione sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e sulla stessa istanza di stralcio è stata rinviata al merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il merito l’udienza pubblica del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, l. n. 1293/1957
Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse
La disposizione attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale di soppressione delle rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario; l’esercizio del potere deve essere preceduto da un’istruttoria completa e da una valutazione delle eventuali ragioni giustificative dell’inattività.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente all’interessato di presentare osservazioni e apportare elementi rilevanti; la sua omissione può determinare un’istruttoria incompleta quando le osservazioni avrebbero potuto incidere sulla valutazione delle cause dell’inattività.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il deposito della memoria difensiva deve rispettare il termine processuale previsto per la trattazione cautelare; la memoria depositata tardivamente non può essere utilmente valutata ai fini della decisione sull’istanza proposta in essa.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata riservata alla fase di merito.
Massime di principio
- Quando una disposizione attribuisce all’amministrazione il potere discrezionale di sopprimere un esercizio rimasto inattivo per un intero periodo finanziario, l’amministrazione deve valutare specificamente le eventuali ragioni giustificative dell’inattività e motivare perché esse non impediscano la soppressione nel caso concreto.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 assume rilievo cautelare quando impedisce all’interessato di rappresentare circostanze potenzialmente idonee a spiegare il comportamento oggetto di valutazione amministrativa e può quindi tradursi in incompletezza dell’istruttoria.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può accordare tutela mediante ordine di riesame, senza disporre l’immediato annullamento dell’atto, quando emergano profili di possibile carenza istruttoria e sia necessario che l’amministrazione rivaluti il potere discrezionale alla luce dei chiarimenti dovuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →