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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17989/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità e per porto/detenzione illegale di armi. Con il ricorso ha dedotto, in modo cumulativo, violazione di legge sia in relazione all'affermazione di responsabilità penale sia in relazione al trattamento sanzionatorio, chiedendo l'esclusione della responsabilità ex art. 129 c.p.p. o comunque una diversa qualificazione giuridica dei fatti, oltre alla revisione del bilanciamento tra circostanze e della congruità della pena. La Corte ha però rilevato che i motivi erano del tutto generici, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e privi di riferimenti al caso concreto. Ha inoltre evidenziato che in appello non erano stati formulati motivi sulla responsabilità e che i profili relativi a recidiva e attenuanti generiche erano stati oggetto di rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non correlate alle ragioni della decisione impugnata, richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando non si confronti con la motivazione della sentenza. Ha aggiunto che alcune questioni prospettate in sede di legittimità non erano state devolute in appello, mentre altre erano state rinunciate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato in materia di armi.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come possibile base per l'esclusione della responsabilità o per il proscioglimento immediato.

  • art. 591 c.p.p.

    norma evocata in via implicita dal principio di inammissibilità per difetto di specificità e di correlazione con la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi e generici, privi di concreto riferimento ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
  • L'impugnazione di legittimità deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; non basta riproporre formule di stile o deduzioni apodittiche.
  • Non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute in appello, né possono essere riproposti profili sui quali l'impugnante abbia espressamente rinunciato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La mancata specificità dei motivi può riguardare sia l'affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio, determinando l'inammissibilità dell'intero ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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