Cassazione Penale, Sentenza n. 25635/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Brescia, della condanna in abbreviato per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose in relazione al fallimento della societa Machtech s.r.l. (fallita il 9/11/2017). L'imputato era accusato di aver tenuto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della societa e di aver cagionato il fallimento mediante sistematico inadempimento degli obblighi tributari e previdenziali, con un debito verso l'erario pari a euro 1.935.466,97. Nel ricorso il difensore ha dedotto: 1) errore di qualificazione del fatto (sostiene che le difficolta finanziarie erano iniziate nel 2008, gli inadempimenti dal 2009, la documentazione regolare fino al 2014 e che l'azzeramento del capitale nel 2014 non e compatibile con una distruzione documentale volta a rendere incomprensibile la gestione; chiede la riqualificazione in bancarotta documentale semplice); l'imputato sostiene inoltre di aver immesso proprie risorse per sostenere l'attivita; 2) mancata prova del nesso causale tra il mancato pagamento delle imposte e il dissesto, che sarebbe stato determinato dalla drastica riduzione dei ricavi, e contestazione della natura dolosa delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la bancarotta fraudolenta documentale era correttamente accertata: le lacune contabili sono iniziate nel 2014, anno dell'azzeramento del capitale, e la deliberata prosecuzione dell'attivita nonche l'opacita gestionale avevano lo scopo di nascondere l'aggravarsi dello stato di decozione e di rendere non ricostruibile la gestione. Indizio significativo fu l'approvazione di bilanci 2015-2016 dopo la dichiarazione di fallimento su presunta documentazione mai depositata. Quanto alla bancarotta impropria da operazioni dolose, la Corte ha ritenuto dimostrata l'incidenza determinante della sistematica omissione degli obblighi tributari e previdenziali (debito verso l'erario quasi 2 milioni, pari a circa due terzi del passivo fallimentare), e ha affermato che eventuali altre cause concorrenti (es. diminuzione dei ricavi) non escludono il nesso causale. Sull'elemento soggettivo, la condotta sistematica e perdurante ha rivelato la coscienza e volonta delle operazioni, con prevedibilita del dissesto. L'apporto generico di risorse personali non e stato ritenuto idoneo a escludere il dolo o a mutare la qualificazione. Conseguentemente il ricorso e stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 216
Articolo richiamato in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che la volontaria sottrazione/omissione di documentazione contabile, finalizzata a rendere non ricostruibile la situazione patrimoniale, integri la fattispecie.
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 217
Articolo relativo alla bancarotta impropria da operazioni dolose: interpretato nel senso che la sistematica omissione degli obblighi tributari e previdenziali, volontaria e perdurante, costituisce operazione dolosa idonea a cagionare il dissesto quando la prevedibilita del fallimento sia conseguenza della condotta.
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 223
Richiamato nel quadro delle norme sulla bancarotta (quadro normativo complessivo); la sentenza si attiene agli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina.
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 224
Richiamato nel quadro normativo; utile alla definizione delle diverse ipotesi di bancarotta contemplate dalla legge fallimentare.
Codice penale, art. 41
Principio del concorso causale: la presenza di una causa preesistente efficiente non esclude il nesso di causalita tra una operazione dolosa e l'evento fallimentare; vale il concorso causale tra fattori.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali al rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La tenuta opaca o la sottrazione/parziale occultamento della documentazione contabile, se finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio e della gestione societaria, integra la bancarotta fraudolenta documentale.
- La sistematica e perdurante omissione degli obblighi tributari e previdenziali puo configurare bancarotta impropria da operazioni dolose quando tale condotta renda prevedibile il dissesto societario; non e necessario il dolo specifico volto al fallimento, ma e sufficiente il dolo generico (coscienza e volonta delle operazioni antidoverose e prevedibilita dell'esito).
- La presenza di altre cause che hanno contribuito al dissesto (es. calo dei ricavi) non esclude il nesso di causalita con le operazioni dolose: rileva il concorso causale ai sensi dell'art. 41 c.p.
- L'apporto generico di risorse personali da parte dell'amministratore non esclude automaticamente la responsabilita penale se non e documentata in termini di entita e concreta incidenza nel ripianamento delle perdite; serve prova precisa e idonea a dimostrare l'efficacia dell'apporto.
- Indizi temporali e documentali (es. coincidenza tra azzeramento del capitale e inizio delle lacune contabili; approvazione di bilanci su documentazione non depositata) sono elementi probatori significativi per accertare la frode documentale e l'opacita gestionale.
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