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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27708/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse priva di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15/07/2025. Dal testo emerge che i motivi riguardavano: 1) la dedotta mancata conoscenza, da parte del ricorrente, del provvedimento inibitorio; 2) e 3) censure relative al giudizio di responsabilità e alla pretesa buona fede dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo non era stato dedotto in appello, mentre il secondo e il terzo erano formulati in termini congetturali e comunque riproducevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La pronuncia è richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non priva di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione non dedotta in appello, quando la censura richieda verifiche non devolute al giudice di secondo grado.
  • Sono inammissibili le censure formulate in modo meramente congetturale o assertivo, prive di specifica e concreta critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso che si limiti a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con le relative argomentazioni non supera il vaglio di ammissibilità.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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