Sentenza del 30/01/2015 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Art. 14 d. lgs. n. 546/92 - Applicazione - Casistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e la questione se, a fronte dell'accertamento di un maggior utile nei confronti di una società in accomandita semplice, dovessero necessariamente partecipare al giudizio anche tutti i soci. L'Ufficio sosteneva l'unicità e l'inscindibilità del rapporto tributario, richiamando il litisconsorzio necessario previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e dall'art. 102 c.p.c. Il Collegio ha invece ritenuto che tale inscindibilità non ricorresse, poiché l'accertamento di un maggior utile societario non determina automaticamente una pretesa tributaria nei confronti dei soci: occorre dimostrare che gli utili siano stati effettivamente distribuiti a ciascuno di essi.
La decisione
L'appello dell'Ufficio è stato respinto. Il Collegio ha escluso la necessità di rinviare la causa alla Commissione tributaria provinciale per l'integrazione del contraddittorio, ritenendo non configurabile, nel caso concreto, un rapporto tributario unico e inscindibile tra società e soci. La posizione fiscale dei soci non può quindi essere automaticamente desunta dall'accertamento di maggiori utili societari, in assenza della prova della loro effettiva distribuzione.
Norme richiamate
Art. 14 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il litisconsorzio necessario nel processo tributario. La norma non impone la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati quando il rapporto tributario non è unico e inscindibile.
Art. 29 del d.lgs. n. 546/1992
È richiamato nel quadro delle regole processuali tributarie relative alla trattazione della controversia e agli effetti della partecipazione delle parti.
Art. 102 c.p.c.
Prevede il litisconsorzio necessario quando la decisione deve essere pronunciata nei confronti di più soggetti. Nel caso esaminato non è stato ritenuto applicabile perché la controversia non riguardava un rapporto unitario e inscindibile tra società e soci.
Massime di principio
- L'accertamento di maggiori utili nei confronti di una società di persone non comporta automaticamente la necessità di coinvolgere tutti i soci nel medesimo giudizio.
- Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la decisione riguarda un rapporto tributario unico e inscindibile e non può essere utilmente resa senza la partecipazione di tutti gli interessati.
- La pretesa fiscale personale nei confronti del socio richiede una base autonoma e, quando rilevante, la prova che gli utili siano stati effettivamente distribuiti o percepiti dal socio.
- In assenza di prova della distribuzione degli utili, l'accertamento societario non consente di dedurre automaticamente una maggiore imposizione personale a carico di ciascun socio.
- Prima di chiedere il rinvio della causa per integrazione del contraddittorio, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'unicità e l'inscindibilità del rapporto controverso, non potendo fondarsi sulla sola connessione economica tra società e soci.
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