Sentenza del 05/12/2019 n. 31795 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito IRPEF del contribuente per il 1982, ritenendo non correttamente dichiarato il compenso relativo a una fattura emessa verso C. Bergamo s.p.a.: a fronte di un corrispettivo effettivo di Lire 200.000.000, era stato registrato un imponibile di soli Lire 200.000. Il contribuente aveva inoltre dedotto come costo Lire 173.000.000, corrispondenti a dieci assegni circolari intestati a nomi di fantasia e consegnati a soggetti non individuati. La CTR ha ritenuto provato il maggior ricavo, sulla base della fattura, dell'incasso bancario e delle dichiarazioni dello stesso contribuente, ma non ha ritenuto dimostrata la pertinenza degli assegni al ricavo, gravando sul contribuente l'onere di provare il diritto alla deduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministro dell'economia e delle finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima è l'unico soggetto legittimato nei giudizi introdotti successivamente al 1 gennaio 2001. Ha invece rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la nuova valutazione della CTR in sede di rinvio, poiché la precedente cassazione era avvenuta per vizio di motivazione e lasciava al giudice di rinvio il potere di rivalutare i fatti e le prove. La Corte ha confermato sia il recupero a tassazione del maggior compenso di Lire 199.800.000, sia l'indeducibilità del costo di Lire 173.000.000. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 384, comma 2, codice di procedura civile
Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di cassazione per quanto riguarda il principio di diritto e, quando occorre, anche per le statuizioni relative ai fatti.
Quando la cassazione avviene per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva i poteri di valutazione del giudice di merito e può riesaminare le prove nell'ambito del capo oggetto di annullamento, purché elimini le carenze e contraddizioni evidenziate dalla Cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 75
La disposizione è stata richiamata in relazione alla deducibilità dei costi. La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era inammissibile perché non spiegava quale concreta violazione della norma fosse stata commessa; inoltre, la CTR aveva escluso il costo per difetto di pertinenza e non per la sua eventuale illiceità penale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4
Il richiamo alla norma sulla deducibilità dei costi non è stato esaminato nel merito, poiché la censura era generica e non individuava l'errore interpretativo attribuito alla sentenza impugnata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma sull'accertamento induttivo è stata invocata dal contribuente, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità. La sentenza afferma comunque che l'adozione del metodo induttivo non impedisce al giudice di valutare analiticamente i dati probatori disponibili.
Art. 91, comma 1, codice di procedura civile
La parte soccombente deve rimborsare le spese del giudizio alla parte vittoriosa; per questo il contribuente è stato condannato a rifondere le spese all'Agenzia delle entrate.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'incasso effettivo di una somma, supportato da fattura, documentazione bancaria e dichiarazioni del contribuente, può giustificare il recupero a tassazione anche se la contabilità indica un importo notevolmente inferiore.
- La deduzione di un costo richiede la prova della sua effettività, inerenza e pertinenza rispetto ai ricavi. La mera contestualità temporale tra incasso e pagamento non dimostra automaticamente che il costo sia collegato all'operazione produttiva del reddito.
- Pagamenti effettuati tramite assegni intestati a nomi di fantasia o a beneficiari non identificabili sono particolarmente difficili da dedurre, perché non consentono di verificare il destinatario, la causa del pagamento e la reale riferibilità all'attività.
- La sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione non equivale a un'assoluzione nel merito e non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente gli elementi probatori.
- Quando una sentenza viene cassata per motivazione insufficiente o illogica, il giudice di rinvio può riesaminare il materiale probatorio e decidere nuovamente il merito, purché rispetti le indicazioni della Corte di cassazione e fornisca una motivazione coerente.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente indicare genericamente le norme asseritamente violate: occorre spiegare quale regola giuridica sia stata interpretata male e perché la decisione impugnata contrasti con essa.
- La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti e sulle prove, salvo che la motivazione sia inesistente, apparente o logicamente insanabile.
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