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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33079/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Liguria che aveva accolto l'appello del contribuente contro avviso di accertamento Irpef per il 2003, con cui l'Ufficio aveva ritenuto che Reverberi, emigrato in Svizzera, dovesse comunque considerarsi residente in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, DPR 917/1986 (presunzione di residenza in Italia per soggetti emigrati in paesi a regime fiscale privilegiato) e quindi tassabile per redditi da lavoro dipendente non dichiarati. L'Agenzia censurava (i) l'asserita inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente perché redatti in lingua straniera e/o datati successivamente al periodo d'imposta contestato; (ii) la presunta carenza/mancanza di motivazione della sentenza impugnata; (iii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-bis e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse adempiuto all'onere probatorio di dimostrare la residenza effettiva in Svizzera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la CTR abbia fornito motivazione sufficiente (rispettando il "minimo costituzionale" della motivazione) e che le censure dell'Agenzia si risolvessero in una ricostruzione del merito e nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto ai documenti in lingua straniera, la Corte ha affermato che nel processo tributario, per effetto del rinvio al codice di procedura civile (d.lgs. n. 546/1992), la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali ma non per i documenti prodotti dalle parti: tali documenti sono acquisibili e utilizzabili; la nomina del traduttore ex art. 123 c.p.c. è facoltativa e rimessa alla discrezionalità del giudice, che può fare a meno se comprende il documento o se non vi sono contestazioni sul suo contenuto. La Corte ha quindi confermato la valutazione di merito della CTR secondo cui Reverberi aveva dimostrato la residenza effettiva in Svizzera per il periodo in questione. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 2, comma 2-bis

    presunzione legale, salvo prova contraria, di residenza in Italia dei soggetti emigrati in paesi a regime fiscale privilegiato

    La Corte conferma che la norma determina un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare la residenza effettiva all'estero; tuttavia la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non rifa' il merito se la valutazione è motivata.

  • Codice civile - art. 2729

    caratteri delle presunzioni (gravità, precisione e concordanza)

    La Corte richiama che l'erronea sussunzione di fatti sotto i caratteri della presunzione è sindacabile in cassazione, ma l'Agenzia non ha individuato con precisione quali deduzioni inferenziali della CTR sarebbero errate; quindi la censura è inammissibile se volta a riesaminare il merito.

  • Codice di procedura civile - art. 122

    obbligatorietà della lingua italiana nel processo

    La Corte chiarisce che l'obbligo riguarda gli atti processuali in senso proprio, non i documenti prodotti dalle parti; tali documenti restano utilizzabili anche se in lingua straniera.

  • Codice di procedura civile - art. 123

    nomina del traduttore per documenti in lingua straniera

    La nomina del traduttore è facoltativa e discrezionale: il giudice può evitare la traduzione se è in grado di comprenderne il contenuto o se non vi sono contestazioni sulla traduzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 1, comma 1

    rinvio delle norme del codice di procedura civile al processo tributario, per quanto compatibili

    Il processo tributario applica le regole civili in materia di lingua e produzione documentale, salvo incompatibilità; pertanto gli artt. 122 e 123 c.p.c. si applicano anche al rito tributario.

  • Codice di procedura civile - art. 360

    motivi di cassazione (es. comma 1 nn. 3 e 4)

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: possono essere censurate le violazioni di legge o gravi vizi di motivazione come la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente; non è ammessa la mera rivalutazione del merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    regole sulla prenotazione a debito del contributo unificato per pubbliche amministrazioni

    La Corte osserva che, pur essendo parte soccombente l'Amministrazione pubblica, non si applica la deroga indicata per l'esclusione delle spese quando la pubblica amministrazione è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • La presunzione di residenza prevista dall'art. 2, comma 2-bis, DPR 917/1986 sposta l'onere della prova sul contribuente, ma la sua efficacia dipende dalla valutazione complessiva delle prove da parte del giudice di merito; la Cassazione verifica solo la correttezza giuridica e la presenza di motivazione sufficiente, non la ritrattazione del merito.
  • I documenti in lingua straniera prodotti in giudizio sono acquisibili e idonei a comprovare fatti: la nomina del traduttore è facoltativa e rimessa alla discrezionalità del giudice, che può fare a meno se comprende il contenuto o non sussistono contestazioni.
  • Le doglianze generiche circa la mancata considerazione della datazione dei documenti o la loro irrilevanza sono inadeguate: è necessario indicare concretamente quale elemento probatorio e quale passaggio motivazionale si ritiene viziato per ottenere l'esame di legittimità.
  • La mancata traduzione formale di documenti stranieri non impedisce che essi producano effetto probatorio; la traduzione può essere prodotta successivamente e non costituisce un nuovo mezzo di prova che subisca preclusioni istruttorie.
  • In contenziosi fiscali relativi alla residenza, è cruciale fornire elementi specifici e indicazioni puntuali che contrastino le risultanze processuali (es. prove concrete di presenza abituale, centro degli interessi economici e familiari) perché il sindacato di legittimità è limitato.

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