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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13003/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso proposta da una società nei confronti dell'ente previdenziale, relativa alle somme versate per evitare l'esecuzione di una cartella esattoriale e ritenute non dovute all'esito di due precedenti giudizi definiti con sentenze dichiarative della cessazione della materia del contendere; la società allegava inoltre che l'ente avesse successivamente riconosciuto la non debenza delle somme indicate nel verbale di accertamento ispettivo, a seguito di sistemazioni contabili intervenute per la rettifica dell'inquadramento settoriale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società, valorizzando in particolare il dato cronologico delle sistemazioni contabili, intervenute prima del pagamento effettuato dalla società. Con il ricorso per cassazione l'ente lamentava, da un lato, violazione dell'art. 2909 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le precedenti sentenze del Tribunale di Bari non avessero accertato la non debenza del credito ma si fossero limitate a prendere atto del pagamento, e, dall'altro, vizio di motivazione per avere la Corte di merito rigettato l'appello senza pronunciarsi sulla legittimità dei presupposti dell'obbligazione, ossia il verbale ispettivo e il provvedimento di inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi, identificata nel dato cronologico decisivo: le sistemazioni contabili addotte dall'ente come base delle precedenti richieste di cessazione della materia del contendere erano intervenute prima del pagamento effettuato dalla società al concessionario della riscossione. Tale circostanza aveva consentito ai giudici di merito di accertare l'andamento non lineare della difesa dell'ente, che nei giudizi precedenti aveva chiesto la cessazione della materia del contendere anziché il rigetto della pretesa, assumendosi anche le spese di lite. Inoltre, essendo la decisione sorretta da un accertamento di fatto confermato in appello e non essendo stati dedotti fatti decisivi non esaminati dal primo giudice, la censura risultava insindacabile in cassazione. L'ente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore della controparte, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro del dedotto vizio di violazione del giudicato; la Corte non lo applica nel senso prospettato dal ricorrente, poiché ritiene che il ricorso non colga la reale ratio della decisione di merito, fondata su un accertamento cronologico-fattuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca un profilo non decisivo o solo apparente della motivazione.
  • In presenza di una doppia conforme di merito, l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito è insindacabile in cassazione se il ricorrente non indica fatti decisivi specificamente non esaminati dal primo giudice.
  • La censura sul giudicato è irrilevante se la decisione impugnata si fonda non sulla portata delle sentenze precedenti, ma su un dato cronologico-fattuale autonomamente decisivo per l'esito della lite.
  • Quando nei giudizi precedenti una parte abbia chiesto la cessazione della materia del contendere e assunto le spese, tale comportamento processuale può essere valorizzato dal giudice di merito come indice dell'evoluzione fattuale della vicenda e della non linearità della pretesa difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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