L.R. Toscana 61/2018
Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza le attività della Fondazione Sistema Toscana come organismo in house della Regione Toscana, definendone finalità, programma annuale/pluriennale, bilancio, controlli e organi. Stabilisce le modalità di finanziamento e prevede norme transitorie: le nuove regole sul piano della qualità valgono dal 2019, mentre per il programma 2018 restano applicabili le vecchie disposizioni poi abrogate.
Disciplina delle attività e del finanziamento della Fondazione Sistema Toscana
Disciplina della Fondazione Sistema Toscana
La legge della Regione Toscana ridefinisce funzioni, programmazione, finanziamento, controllo e assetto organizzativo della Fondazione Sistema Toscana, qualificandola come organismo operante secondo il modello dell’“in house providing”. La disciplina è costruita per allineare l’attività della Fondazione agli indirizzi regionali e alla programmazione annuale con proiezione pluriennale.
Finalità istituzionali
La Fondazione opera per il perseguimento di finalità istituzionali regionali riconducibili a:
- sviluppo della comunicazione digitale e valorizzazione di beni, attività culturali, ricerca, innovazione e società dell’informazione;
- integrazione tra offerta culturale e turistica;
- promozione del cinema e dell’audiovisivo, anche con iniziative educative e formative;
- attività di film commission;
- promozione dell’identità toscana, delle politiche giovanili e dei diritti.
Articolazione delle attività
Le attività della Fondazione si dividono in tre categorie:
- attività istituzionali a carattere continuativo, svolte in modo costante e prevalente con risorse proprie e in attuazione della programmazione regionale;
- attività istituzionali connesse, funzionali al rafforzamento di quelle continuative, comprese quelle svolte d’intesa con altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi con la Regione;
- attività istituzionali non continuative, di natura eventuale.
Tra le attività continuative rientrano, in particolare:
- il supporto alla diffusione dei servizi digitali, agli eventi e ai progetti per la cultura digitale, alla semplificazione amministrativa e alla partecipazione dei cittadini, nonché l’integrazione tra il portale “intoscana.it” e il sito istituzionale regionale;
- la gestione e lo sviluppo del sistema digitale turistico regionale in collaborazione con Toscana Promozione Turistica;
- le attività della Mediateca regionale, l’educazione all’immagine e alla cultura cinematografica in ambito scolastico e sociale, il supporto a festival e sale tradizionali, e la gestione del cinema “La Compagnia”;
- il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali;
- il supporto alla promozione del sistema economico-produttivo, dell’attrazione di investimenti e del patrimonio culturale, scientifico e paesaggistico, nonché all’integrazione delle opportunità per i giovani e alla diffusione della cultura dei diritti.
La ripartizione concreta delle attività continuative e connesse è definita nel programma di attività.
Programmazione annuale e approvazione del programma
La Fondazione svolge le proprie attività sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale.
La procedura è scandita da termini precisi:
- entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, la Giunta regionale definisce gli indirizzi per il programma di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
- entro il 30 novembre l’anno precedente, la Fondazione trasmette alla Giunta il programma di attività, redatto secondo gli indirizzi ricevuti, insieme al bilancio di previsione;
- entro il 31 dicembre la Giunta approva programma e bilancio, previo parere della commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 15 giorni; decorso tale termine la Giunta può procedere anche senza parere.
Il programma può essere aggiornato nel corso dell’anno con deliberazione della Giunta per introdurre attività non prevedibili inizialmente o per rimodulare quelle programmate, con comunicazione alla commissione consiliare competente.
Le modalità operative sono disciplinate da una convenzione quadro tra Regione e Fondazione, il cui schema è approvato dalla Giunta di norma contestualmente al programma.
Finanziamento delle attività
Il finanziamento è differenziato per tipologia di attività:
- le attività continuative sono finanziate con un contributo annuale con proiezioni pluriennali, destinato a coprire i costi diretti e indiretti; l’ammontare è stabilito con la legge regionale di bilancio;
- le attività connesse sono finanziate nei limiti delle disponibilità di bilancio, nell’ambito del programma di attività;
- le attività non continuative sono finanziate tramite compensi determinati sulla base del tariffario approvato dalla Giunta regionale.
La legge quantifica gli oneri a partire dal 2019 per le attività continuative e ne indica la copertura sulle annualità 2019 e 2020 del bilancio di previsione 2018–2020.
Bilancio e rendicontazione contabile
La Fondazione trasmette alla Giunta:
- entro il 30 novembre dell’anno precedente, il bilancio di previsione annuale con proiezione pluriennale, corredato della relazione del revisore unico;
- entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio con nota integrativa, parere del revisore unico e relazione sulla gestione.
La Giunta approva il bilancio di previsione con la deliberazione di approvazione del programma. Il bilancio di esercizio è poi trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva entro 60 giorni dalla ricezione.
Piano della qualità della prestazione organizzativa
La Giunta, con l’atto di indirizzo annuale, impartisce anche gli indirizzi per la definizione degli obiettivi del direttore e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa.
Il piano:
- definisce annualmente, con proiezione triennale, obiettivi, indicatori e valori attesi per misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati;
- esplicita gli obiettivi individuali del direttore;
- è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività e trasmesso alla Giunta contestualmente ad esso;
- è approvato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento dal consiglio di amministrazione, previo assenso della Giunta, che riferisce al Consiglio regionale.
A fine ciclo, il direttore predispone una relazione sulla qualità della prestazione con i risultati organizzativi e individuali dell’anno precedente; la relazione è trasmessa alla Giunta entro il 30 aprile di ogni anno e viene approvata dal consiglio di amministrazione previo assenso della Giunta. Il mancato assenso comporta il rinvio al consiglio di amministrazione per l’adeguamento alle prescrizioni.
Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il revisore unico.
Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale. Il consiglio nomina al proprio interno presidente e vicepresidente, e nomina anche il direttore. Funzioni e poteri degli organi sono disciplinati dallo statuto.
Direttore: requisiti, incarico e revoca
Il direttore è scelto tra soggetti con comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione, in particolare tra chi abbia svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati.
L’incarico:
- è conferito dal consiglio di amministrazione;
- avviene con contratto di diritto privato di durata pari a quella del consiglio che lo nomina;
- deve essere conferito entro sei mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione;
- fino alla nomina del nuovo direttore resta in carica il precedente;
- ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, richiede aspettativa senza assegni e fuori ruolo.
Il trattamento economico è determinato dal consiglio di amministrazione in una fascia compresa tra gli emolumenti dei dirigenti regionali di ruolo e quelli dei direttori regionali.
La revoca anticipata è disposta dal consiglio di amministrazione anche a seguito di specifico rilievo della Giunta regionale. Oltre ai motivi generali previsti dalla disciplina regionale sulle nomine, la revoca è possibile anche per:
- responsabilità erariale per spese prive di idonea copertura;
- mancato conseguimento dei risultati del programma per cause imputabili al direttore;
- valutazione negativa sugli obiettivi del piano della qualità della prestazione;
- mancato rispetto degli indirizzi e degli obblighi sul controllo analogo per cause imputabili al direttore.
Controllo analogo e poteri regionali
La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione nel rispetto del diritto europeo e della normativa nazionale sugli organismi in house. Il controllo si realizza attraverso:
- la nomina del consiglio di amministrazione e del revisore unico da parte del Consiglio regionale;
- il controllo su specifici atti, tra cui bilancio di previsione, bilancio di esercizio, programma di attività, partecipazione a programmi comunitari e nazionali, gestione straordinaria del patrimonio, dotazione organica e contratti di consulenza.
La Giunta può inoltre controllare ogni altro atto della Fondazione, impartire specifici indirizzi e verificarne il rispetto, disporre ispezioni e controlli in qualsiasi momento.
Per gli atti relativi a programmi comunitari e nazionali, gestione straordinaria del patrimonio, dotazione organica e consulenze, la Giunta esprime parere entro 30 giorni; decorso il termine il parere si intende superato. Il parere negativo comporta il rinvio dell’atto al consiglio di amministrazione per l’adeguamento.
In caso di violazione degli indirizzi regionali e degli obblighi conseguenti, la Giunta informa il Consiglio regionale anche ai fini delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa sulle nomine.
Vincoli statutari e assetto delle attività
Lo statuto della Fondazione deve prevedere che:
- oltre l’80 per cento del valore della produzione sia destinato alle attività istituzionali di cui alla legge;
- la restante parte possa essere destinata alla realizzazione di servizi secondo le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici.
Lo statuto deve inoltre consentire la delega al direttore, da parte del presidente, per curare rapporti e comunicazioni relativi al controllo analogo.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, lo statuto della Fondazione deve essere adeguato alle nuove disposizioni.
Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore continua fino alla scadenza naturale del mandato.
Le disposizioni sul piano della qualità della prestazione si applicano alle attività della Fondazione a decorrere dal 2019.
Per il programma di attività 2018 e il relativo finanziamento continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni della l.r. 21/2010, poi abrogate.
Sono abrogati gli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. 21/2010.
Copertura finanziaria
Per il 2019 e il 2020 la legge individua gli stanziamenti di bilancio regionali destinati a finanziare le attività continuative della Fondazione, distribuendoli su più missioni e programmi di spesa. Per gli esercizi successivi la copertura è rimessa alla legge di bilancio.
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