Cassazione Civile, Sentenza n. 24960/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato la nullità dei contratti di lavoro a termine intercorsi tra il 12/12/2002 e il 05/01/2009 con il Comune di Nardò, aveva escluso la conversione dei rapporti a tempo indeterminato e aveva liquidato un risarcimento pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 (in combinato con la direttiva comunitaria 1999/70/CE), sostenendo che, avendo i rapporti avuto origine da procedure selettive, dovesse operare la conversione a tempo indeterminato; (2) errata quantificazione del risarcimento, che a suo avviso avrebbe dovuto coprire tutti gli stipendi perduti fino alla riammissione; (3) omessa motivazione sulla domanda di risarcimento per danno all'immagine e perdita di chance ai sensi dell'art. 1226 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e sostenuto in conformità al diritto dell'Unione europea, secondo cui nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la violazione delle norme sul contratto a termine non determina la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato (richiamando testualmente l'interpretazione del divieto come "in ogni caso"/"mai"). Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla conversione e alla diversa quantificazione del risarcimento, ribadendo che l'ordinamento prevede misure pecuniarie efficaci e dissuasive (indennità secondo art. 36 comma 5 e, in via analoga, il criterio della L. n. 183/2010 art. 32 comma 5 per danno presunto), con possibilità per il lavoratore di dimostrare un maggior danno o la perdita di una chance occupazionale. Il motivo relativo all'omessa motivazione è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato perché la Corte territoriale aveva esaminato e rigettato le domande. Pertanto resta confermata la nullità dei contratti a termine, l'esclusione della conversione e la liquidazione (in grado di merito) dell'indennità già disposta (quindici mensilità). La Corte ha altresì rilevato la non pronuncia sulle spese di Cassazione poiché il Comune è rimasto intimato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 36 (comma 2 poi comma 5)
Il divieto di conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato nel pubblico impiego è perentorio; la violazione delle norme sul contratto a termine non può determinare la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, essendo previste misure sanzionatorie pecuniarie e responsabilità dirigenziale
Direttiva 1999/70/CE (Accordo Quadro)
Il diritto dell'Unione impone che le misure nazionali contro l'uso abusivo dei contratti a termine siano effettive e dissuasive; non impone necessariamente la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato purché le sanzioni siano adeguate
L. n. 183/2010, art. 32, comma 5
Riferimento normativo per la quantificazione di un danno presunto (tra minimo e massimo) in caso di abuso di contratti a termine; utilizzabile come parametro sanzionatorio nel pubblico impiego
Costituzione, art. 97
Fondamento costituzionale dell'obbligo di reclutamento mediante concorso e del principio del buon andamento dell'amministrazione, giustificazione della disciplina rigorosa sul reclutamento e del divieto di stabilizzazione automatica
Norma relativa all'onere probatorio del danno: il ricorrente invocava il riconoscimento di danni diversi (immagine, perdita di chance), ma la Corte territoriale li aveva esaminati e respinti
Giurisprudenza rilevante (Cass. S.U. 15 marzo 2016 n. 5072; Cass. 8671/2019; Cass. 4801/2019; C-50/13 Papalia; C-22/13 Mascolo; C-? Marrosu e Sardino; C-? Santoro)
Le pronunce nazionali e della Corte di Giustizia chiariscono: (i) è legittimo un sistema che non preveda conversione automatica nel pubblico impiego purché vi siano sanzioni effettive e dissuasive; (ii) il danno può essere liquidato con criteri di danno presunto e il lavoratore può provare un maggior pregiudizio o la perdita di chance
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato l'illegittimità/formale nullità di un contratto a termine non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato: la legge nazionale (art. 36 d.lgs. 165/2001) vieta la conversione e questa posizione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità.
- La tutela imposta dall'Unione europea non impone necessariamente la conversione a tempo indeterminato nel settore pubblico, purché lo Stato preveda rimedi effettivi e dissuasivi (indennità, responsabilità dirigeniale, risarcimento integrale previa prova).
- La misura del risarcimento per reiterato abuso di contratti a termine nel pubblico impiego è da valutarsi secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza (indennità/parametri simili alla L. n. 183/2010 art. 32 comma 5), con la possibilità per il lavoratore di provare un danno maggiore o una perdita di chance.
- L'essere stato assunto tramite concorso o selezione non determina di per sé la conversione a tempo indeterminato in caso di illegittimità del termine; il requisito concorsuale non costituisce eccezione al divieto di conversione.
- Chi agisce per ottenere risarcimenti ulteriori (danno all'immagine, perdita di chance) deve porre a carico suo l'onere probatorio della perdita concreta, benché la giurisprudenza riconosca la possibilità di ammettere presunzioni a favore del lavoratore per la perdita di opportunità.
- Nei giudizi di legittimità è essenziale che le censure siano adeguatamente inquadrate nelle fattispecie previste dall'art. 360 c.p.c.; le doglianze che esulano dal perimetro o non indicano un fatto storico decisivo possono essere dichiarate inammissibili.
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