Cassazione Civile, Sentenza n. 24951/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato il diritto di Paolo Vannuccini a trattenere l'anticipazione dell'indennità di mobilità. L'INPS sosteneva che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L. n. 223/1991 (e norme correlate), l'anticipazione concessa al lavoratore deve essere restituita se nei 24 mesi successivi il beneficiario assume un'occupazione alle dipendenze altrui. Nel caso concreto Vannuccini si era rioccupato con un contratto a tempo determinato e intermittente per la Logistica ITC, e l'INPS ha sostenuto che tale rioccupazione rientra nel lavoro subordinato ostativo al mantenimento dell'anticipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze e rinviando il giudizio alla stessa Corte in diversa composizione. La Cassazione ha chiarito che l'anticipazione dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7, comma 5, L. n. 223/1991 è finalizzata a favorire iniziative autonome e deve essere restituita se, entro 24 mesi dall'erogazione, il beneficiario svolge lavoro subordinato. Ha altresì affermato che il contratto di lavoro intermittente rientra nel lavoro subordinato e, dunque, la sua instaurazione nel periodo di 24 mesi impedisce il mantenimento dell'anticipazione. Ha escluso la possibilità di valutare la "volontà" soggettiva del percettore (es. abbandono dell'attività finanziata) come esimente: il criterio è oggettivo e basato sulla effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Norme richiamate
L. n. 223/1991, art. 7, comma 5
Attribuisce il diritto all'anticipazione dell'indennità di mobilità per favorire attività autonome; stabilisce la restituzione dell'anticipazione se nei 24 mesi successivi il lavoratore assume un'occupazione alle dipendenze altrui.
D.M. 142/1993, art. 3, comma 2
Norma regolamentare richiamata in relazione ai presupposti e modalità dell'anticipazione dell'indennità di mobilità; è stata invocata per interpretare i limiti e le condizioni della misura.
D.Lgs. 276/2003, art. 33 (vigente ratione temporis)
Riferimento normativo relativo alla disciplina del lavoro intermittente; la Cassazione lo utilizza per inquadrare il contratto intermittente quale forma di lavoro subordinato rilevante ai fini della restituzione dell'anticipazione.
Preleggi al Codice Civile, art. 12
Richiamato per principi generali di interpretazione delle norme e applicazione nel tempo; usato nella comparazione delle norme vigenti ratione temporis.
Cass. sez. lav. n. 12746/2010 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza che definisce l'anticipazione dell'indennità di mobilità come contributo finalizzato all'avvio di attività autonoma e non come prestazione assistenziale: se interviene rioccupazione subordinata entro 24 mesi, l'anticipazione va restituita.
Massime di principio
- L'anticipazione dell'indennità di mobilità concessa ai fini dell'avvio di attività autonoma è incompatibile con la successiva instaurazione, entro 24 mesi, di un rapporto di lavoro subordinato: in tal caso l'anticipazione deve essere restituita.
- Il criterio per valutare la perdita del diritto all'anticipazione è oggettivo e non indaga la volontà soggettiva del beneficiario (es. presunto abbandono dell'attività finanziata): conta l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
- Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata) rientra nell'ambito del lavoro subordinato e quindi, se instaurato entro il periodo di 24 mesi, determina l'obbligo di restituzione dell'anticipazione.
- Il giudice non deve sostituire valutazioni discrezionali o personali sul comportamento del percettore a criteri normativi chiari: l'interpretazione deve privilegiare la lettura letterale e funzionale della norma che tutela la finalità dell'anticipazione.
- In controversie analoghe è opportuno verificare la data di erogazione dell'anticipazione, la data di instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (anche intermittente o a termine) e applicare la regola dei 24 mesi per decidere sull'obbligo di restituzione.
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