Cassazione Civile, Sentenza n. 24950/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato il Tribunale di Pinerolo nell'accertare il diritto di Prone all'indennità di disoccupazione per il periodo successivo al licenziamento (fino al 24/11/2009) e nel negare l'esistenza di un indebito di Euro 7.029,58. L'INPS sosteneva che, a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento e della condanna alla reintegra, il rapporto fosse da considerarsi ricostituito "de iure" e che pertanto l'indennità percepita dovesse essere restituita; la Corte territoriale aveva ritenuto invece necessario il ripristino effettivo (de facto) del rapporto, e aveva rilevato che la reintegra non era stata eseguita né era stato corrisposto l'indennità ex art. 18, mentre il datore di lavoro era poi fallito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui il diritto all'indennità di disoccupazione nasce dalla situazione fattuale di disoccupazione involontaria e che l'INPS può chiedere la restituzione solo se sia avvenuta la effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro nei suoi risvolti giuridici ed economici (ossia quando il lavoratore abbia percepito retribuzioni o l'indennità ex art. 18 relative al periodo). Nel caso concreto la reintegra non era stata eseguita, non erano state corrisposte le somme dovute e il datore è fallito; pertanto l'indennità era stata legittimamente percepita e la richiesta di ripetizione dall'INPS non era fondata. Condanna dell'INPS alle spese di giudizio.
Norme richiamate
R.D.L. 04/10/1935, n. 1827, art. 45
L'art. 45 definisce la ratio dell'indennità di disoccupazione come tutela contro l'involontaria disoccupazione: il diritto alla prestazione nasce dallo stato fattuale di mancanza di lavoro non volontaria; pertanto la percezione dell'indennità è compatibile con la impugnazione del licenziamento e permane finché non si realizzi la effettiva cessazione dello stato di disoccupazione.
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18
L'art. 18 disciplina la reintegra e l'indennità a favore del lavoratore per il periodo dall'illegittimo licenziamento alla reintegra effettiva; ai fini della restituzione delle indennità previdenziali, la Corte richiede che l'indennità ex art. 18 sia stata effettivamente corrisposta o che il lavoratore abbia percepito le retribuzioni del periodo, sul presupposto che solo in tal caso viene meno lo stato di disoccupazione protetto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Norma di carattere processuale/amministrativo richiamata per la determinazione degli oneri contributivi e degli effetti in caso di esito del giudizio; la Corte la applica per la liquidazione dei contributi dovuti dall'INPS in base all'esito del ricorso.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Richiamato in relazione alla procedura di deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero; non incide sul merito, ma è menzionato nel procedimento di udienza.
Massime di principio
- Il diritto all'indennità di disoccupazione si valuta sulla base dello stato di fatto di disoccupazione involontaria; la mera impugnazione giudiziale del licenziamento non impedisce la corresponsione della prestazione.
- L'INPS può chiedere la restituzione delle indennità solo se dimostra che, per lo stesso periodo, il rapporto di lavoro è stato effettivamente ristabilito nella pratica (reintegra eseguita e/o percezione di retribuzioni o dell'indennità ex art. 18).
- La ricostituzione 'de iure' del rapporto (sentenza favorevole non eseguita) non è di per sé sufficiente a far venir meno il diritto alla prestazione previdenziale; è necessario l'effettivo ripristino degli aspetti giuridici ed economici del rapporto.
- L'inerzia del lavoratore nell'esecuzione della sentenza favorevole non giustifica automaticamente la restituzione dell'indennità: spetta alla legge prevedere espressamente tale esclusione; senza ciò, la situazione fattuale di mancata reintegrazione conserva il diritto alla prestazione.
- In presenza di fallimento del datore di lavoro o di mancata esecuzione della reintegra, il mantenimento dell'indennità è giustificato e l'INPS dovrà dimostrare l'effettivo beneficio economico percepito dal lavoratore per ottenere la ripetizione.
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