Sentenza del 05/10/2016 n. 19910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a M.M. un avviso di accertamento analitico-induttivo per maggiori compensi professionali non dichiarati, pari a 30.683 euro, con conseguente recupero di IRPEF, addizionale IRPEF, IRAP e IVA. La contribuente contestava la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio, tra cui il numero di siringhe e microchip acquistati, l'incongruità dei ricavi dichiarati, il comportamento antieconomico e il mancato rilievo degli studi di settore. Deduceva inoltre una determinazione quantitativa arbitraria del reddito, l'uso di presunzioni a catena e vizi di motivazione e violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché i quattro motivi erano inammissibili. Le censure erano formulate in modo cumulativo e non sufficientemente specifico, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, senza consentire di individuare chiaramente le singole doglianze. È stato rilevato anche il difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non indicava con precisione i passaggi della sentenza e degli atti processuali rilevanti. Quanto alla censura sulle presunzioni a catena, la questione era stata dichiarata nuova e inammissibile in appello, ma tale statuizione processuale non era stata specificamente impugnata in Cassazione. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.700 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito sulla base di elementi presuntivi, purché idonei a fondare la ricostruzione del maggior reddito secondo i requisiti richiesti dalla legge.
Art. 366 c.p.c.
Impone che il ricorso per cassazione contenga motivi specifici, completi, autosufficienti e riferibili alla decisione impugnata. La mancata chiarezza o l'esposizione cumulativa di censure diverse può determinare l'inammissibilità.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina rispettivamente il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per vizio della motivazione. Le due tipologie di censura devono essere individuate e argomentate separatamente; il giudizio di cassazione non consente un riesame generale dei fatti.
Art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova. La censura relativa alla sua violazione deve spiegare concretamente quale parte abbia omesso di provare un fatto posto a proprio carico; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta in appello la proposizione di domande ed eccezioni nuove. Una questione dichiarata nuova dal giudice d'appello deve essere contestata in Cassazione impugnando specificamente tale statuizione processuale.
Art. 167 c.p.c., comma 1
È stato richiamato dalla contribuente in relazione al principio di non contestazione, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura, essendo i motivi complessivamente inammissibili.
Art. 54 del TUIR
È stato invocato dalla contribuente riguardo alla determinazione del reddito professionale, ma la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 1298 c.c.
È stato richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte procedesse all'esame sostanziale della doglianza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata in modo autonomo, chiaro e specifico, indicando la norma violata, il passaggio della sentenza contestato e la ragione concreta dell'errore.
- Non è sufficiente elencare molte norme o mescolare violazione di legge, vizio di motivazione e contestazioni fattuali: tale tecnica può rendere il ricorso inammissibile perché impone alla Corte di ricostruire d'ufficio le doglianze.
- Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non può riesaminare liberamente le prove, la credibilità delle spiegazioni del contribuente o la congruità quantitativa dei ricavi, salvo specifici vizi denunciabili nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Quando una sentenza contiene una doppia motivazione, una processuale e una di merito, devono essere impugnate entrambe, soprattutto se la prima dichiara una questione nuova o inammissibile.
- Le contestazioni sull'accertamento induttivo devono riguardare concretamente l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi e devono confrontarsi puntualmente con tutti gli elementi valorizzati dall'Amministrazione e dai giudici di merito.
- Gli studi di settore possono costituire elementi utili nel contraddittorio e nella valutazione complessiva, ma non escludono automaticamente un accertamento fondato su ulteriori elementi presuntivi specifici.
- Il principio di autosufficienza richiede di riportare o indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi processuali necessari per consentire alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente il materiale nel fascicolo.
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