Sentenza n. 960/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 617 del 19 marzo 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 617 del 19 marzo 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ordinando al Ministero dell'Istruzione l'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento e condannando l'amministrazione al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 novembre 2024, anche all'indirizzo PEC della Direzione generale del personale scolastico, ed era passata in giudicato il 10 febbraio 2025. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non aveva dato esecuzione al giudicato. È stata quindi proposta l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva, su istanza della parte, entro i successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese e i compensi dell'eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia anche alle condanne diverse da quelle derivanti da decreti ex legge n. 89/2001 la regola relativa all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo o del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro per gli anni scolastici indicati nella sentenza da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività commissariale rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l'ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
È la disposizione che ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la regola richiamata sui compensi dell'attività commissariale.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, la persistente inerzia dell'amministrazione legittima il creditore a proporre l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine assegnato e all'istanza della parte.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie per assicurare l'adempimento dell'amministrazione.
- La regola per cui i compensi e le spese dell'attività commissariale sono compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l'ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche all'esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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