Sentenza del 23/03/2016 n. 579 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato le agevolazioni fiscali applicate all’acquisto dell’usufrutto, avvenuto il 5 agosto 2009, perché il contribuente aveva ceduto il 1° dicembre 2011 alla società agricola i diritti di usufrutto sui terreni e sul fabbricato, prima della scadenza dei vincoli temporali (10 anni per i beni del compendio unico e 5 anni per l’usufrutto). Il contribuente contestava inoltre la validità della notificazione degli avvisi, la loro motivazione e il criterio di valorizzazione dell’usufrutto. Sosteneva che il trasferimento fosse parte di una riorganizzazione dell’azienda agricola familiare, senza finalità speculative, con riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà già intestata alla società, e che egli avesse continuato l’attività agricola con qualifica IAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza della CTP di Siena n. 222/1/15 del 1° aprile 2015, che aveva respinto il ricorso e condannato il contribuente alle spese, accogliendo l’appello. Ha ritenuto regolare la notificazione: l’errore nella raccomandata, che indicava una data di deposito inesistente, è stato sanato dalla presentazione del ricorso entro il termine utile. Ha respinto anche la contestazione sulla valorizzazione dell’usufrutto, ritenendo applicabile il coefficiente della tabella allegata al DPR 131/1986 correlato all’età dell’usufruttuario. Ha invece accolto la censura sulla decadenza dalle agevolazioni: nel trasferimento ha ravvisato una riorganizzazione aziendale familiare volta ad accorpare la proprietà agricola, senza finalità speculative, con prosecuzione dell’attività agricola da parte del contribuente quale IAP. Spese compensate, in considerazione dell’incertezza della materia e della difficoltà interpretativa.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8
l'errore contenuto nella raccomandata, nell'indicare una data di deposito inesistente (01.01.0001) deve giustamente ritenersi sanato dalla presentazione del ricorso nei termini assegnati.
Nel caso deciso, l’anomalia nella comunicazione postale non ha determinato la nullità della notificazione, poiché il contribuente ha comunque presentato il ricorso entro il termine utile, dimostrando di aver potuto esercitare la difesa.
la valutazione è stata effettuata assumendo il coefficiente, correlato all'età dell'usufruttuario-venditore al momento della stipula dell'atto, riportato nella tabella allegata al DPR 131/86 in vigore dal 01.01.2008 al 31.12.2009.
Per la valutazione fiscale del diritto di usufrutto, la Commissione ha ritenuto legittimo applicare il coefficiente tabellare collegato all’età dell’usufruttuario al momento dell’atto.
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11, comma 3
L'art. 11 del D.L.gs. 228/2001, nel prevedere una attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice con la riduzione della decadenza dai benefici da dieci a cinque anni, dispone espressamente al comma 3 che non incorre nella decadenza da tali benefici, come nel caso di specie, l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai precedenti commi, ferma restando la destinazione agricola persegua con la cessione una riorganizzazione dell'azienda agricola all'interno della famiglia.
La decadenza dalle agevolazioni non opera quando, durante il periodo vincolativo, la cessione mantiene la destinazione agricola ed è funzionale a una riorganizzazione dell’azienda agricola all’interno della famiglia. La Commissione ha applicato tale eccezione al trasferimento volto a riunire usufrutto e nuda proprietà, in assenza di finalità speculative.
Massime di principio
- La cessione di beni agricoli durante il periodo vincolativo non comporta necessariamente la decadenza dalle agevolazioni: può operare l’eccezione prevista per la riorganizzazione dell’azienda agricola all’interno della famiglia, se permane la destinazione agricola e l’operazione non ha finalità speculative.
- La sola appartenenza dei soggetti alla stessa famiglia o la coincidenza delle quote societarie non basta, in astratto, a escludere la decadenza: occorre che l’operazione realizzi effettivamente una riorganizzazione aziendale e che prosegua l’attività agricola secondo i requisiti previsti.
- Un’irregolarità nella comunicazione di avvenuto deposito può essere ritenuta sanata quando, nonostante l’errore, il destinatario ha proposto ricorso entro il termine e ha potuto difendersi; l’esito dipende però dalle circostanze concrete della notificazione.
- La contestazione sul valore dell’usufrutto può essere respinta quando l’ufficio abbia applicato il coefficiente tabellare pertinente all’età dell’usufruttuario alla data dell’atto.
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