Sentenza del 17/03/2016 n. 1575 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - UTIIZZABILITÀ DI DATI BANCARI - CONTRADDITTORIO - LISTA FALCIANI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento IRPEF, di dati bancari acquisiti da un dipendente di un istituto di credito in violazione della riservatezza bancaria. Secondo l'orientamento richiamato, l'Amministrazione può utilizzare elementi aventi valore indiziario anche se acquisiti illecitamente da terzi, purché il loro impiego non sia vietato dalla legge o dalla Costituzione e il contribuente sia previamente posto in condizione di interloquire, mediante contraddittorio, prima dell'emissione dell'atto di accertamento.
La decisione
I dati della Lista Falciani possono essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria come elementi indiziari, nonostante la loro possibile origine in una violazione della riservatezza bancaria. Tuttavia, il previo contraddittorio con il contribuente costituisce una condizione necessaria: se l'Amministrazione omette tale confronto prima dell'emissione dell'accertamento, i dati non possono essere utilizzati per fondare l'atto, con conseguente illegittimità dell'accertamento basato su di essi.
Norme richiamate
Principi costituzionali in materia di utilizzabilità della prova e tutela dei diritti del contribuente
Un elemento acquisito da terzi in violazione della riservatezza non è automaticamente inutilizzabile nel procedimento tributario, salvo che l'utilizzo sia vietato dalla legge o da norme costituzionali oppure comporti la lesione di un diritto del contribuente.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Prima di emettere l'accertamento, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di conoscere e contestare i dati bancari utilizzati. L'omissione del contraddittorio impedisce di fondare l'atto su tali elementi.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario, anche dati acquisiti irregolarmente da terzi possono avere valore indiziario, se non esiste una specifica norma che ne vieti l'utilizzo e se non viene direttamente violato un diritto fondamentale del contribuente.
- La possibilità di utilizzare un dato non esclude l'obbligo dell'Amministrazione di rispettare il contraddittorio: il contribuente deve poter conoscere gli elementi a suo carico e fornire spiegazioni prima dell'emissione dell'accertamento.
- Quando l'accertamento si fonda principalmente su informazioni bancarie o su liste di dati provenienti da soggetti terzi, è essenziale verificare sia la legittimità sostanziale dell'utilizzo del dato sia l'effettivo svolgimento del contraddittorio preventivo.
- L'omesso contraddittorio può rendere inutilizzabili gli elementi acquisiti e compromettere la validità dell'accertamento, anche se i dati in origine risultano attendibili.
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