Cassazione Penale, Sentenza n. 05391/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla richiesta, nell'interesse di Pansera (Roberto e Giuseppe), di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati connessi a stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) e associazione mafiosa (art. 416 bis c.p. e art. 73 DPR 309/90). Il GIP di Reggio Calabria aveva declinato la competenza ritenendo dominante il criterio cronologico di cui all'art. 665 c.p.p. in favore del Tribunale di Milano (sentenza della Corte d'appello di Milano divenuta irrevocabile per ultima, 19/11/2009). Il Tribunale di Milano ha invece sollevato conflitto negativo sostenendo che, al momento della presentazione dell'istanza ex art. 671 c.p.p. nell'interesse di Pansera Giuseppe, la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (emessa 5/5/2009 e definitiva 21/4/2010), per cui la competenza doveva spettare al GIP di Reggio Calabria.
La decisione
Il giudice chiamato a decidere ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto e ha ritenuto competente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. La decisione si è fondata su due principi: il principio della perpetuatio jurisdictionis (la competenza funzionale si radica al momento della proposizione della domanda) e il criterio oggettivo e cronologico previsto dall'art. 665, comma 4, c.p.p., che attribuisce la competenza esecutiva al giudice la cui sentenza è divenuta irrevocabile per ultima alla data della proposizione della domanda, indipendentemente dal fatto che la domanda riguardi quel titolo. In conseguenza è stata dichiarata la competenza del GIP di Reggio Calabria e disposto il rimesse degli atti a quell'ufficio.
Norme richiamate
art. 665 c.p.p., comma 4
Criterio cronologico oggettivo per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione: la competenza spetta al giudice la cui pronuncia è divenuta irrevocabile per ultima alla data della proposizione della domanda, e ciò vale anche se la domanda concerne un diverso titolo esecutivo
art. 671 c.p.p.
Norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; rilevanza della data di proposizione dell'istanza quale momento determinante per la verifica della competenza
art. 32 c.p.p.
Norma che disciplina la procedura di risoluzione dei conflitti di competenza tra giudici dell'esecuzione; autorizza l'intervento decisorio per superare la stasi processuale
art. 416-bis c.p. e art. 74 e art. 73 DPR 309/90
Reati oggetto delle pronunce (associazione di tipo mafioso e reati in materia di stupefacenti); citati come i titoli esecutivi tra i quali si discuteva il vincolo della continuazione
Massime di principio
- In materia di esecuzione e riconoscimento della continuazione, la competenza del giudice dell'esecuzione si determina facendo riferimento al giudice la cui sentenza è divenuta irrevocabile per ultima alla data di proposizione della domanda (criterio cronologico di art. 665 c.p.p.).
- La data di proposizione dell'istanza ex art. 671 c.p.p. è essenziale: occorre verificare quale sentenza fosse irrevocabile "per ultima" a quel preciso momento, non rilevando le definizioni successive.
- Il principio della perpetuatio jurisdictionis si applica in combinato con il criterio di cui all'art. 665 c.p.p.: la competenza funzionale si radica al momento della presentazione della domanda, ma il giudice competente si identifica con quello la cui pronuncia è divenuta irrevocabile per ultima alla medesima data.
- Se due o più giudici dell'esecuzione rifiutano di conoscere causa di una situazione di stasi, è ammissibile sollevare il conflitto di competenza e chiedere la pronuncia del giudice superiore per risolvere la stasi (art. 32 c.p.p.).
- In presenza di pluralità di titoli esecutivi nei confronti dello stesso soggetto, il criterio temporale non richiede che la domanda riguardi il titolo divenuto irrevocabile per ultimo: la competenza spetta comunque al giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
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