Ordinanza n. 13596/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento con richiesta ex art. 56 c.p.a. di adozione di decreto cautelare provvisorio di sospensione dell’esecuzione - del verbale-provvedimento in data 29.04.2026 (doc. 1), notificato in pari data, con il quale la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di Selezione Marina Militare di Ancona ha dichiarato “NON IDONEO” e, dunque escluso il ricorrente dal “Concorso per esami, per l’ammissione di 186 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2026 – 2027”, sulla base del riscontro di “Esiti di ablazione transcatetere di via accessoria settale destra in soggetto con pre-eccitazione ventricolare, sintomatico per cardiopalmo – Lettera L comma 3 della DT del 04.06.2014 (…)” e motivato il giudizio di inidoneità all’amissione con riferimento al profilo psicofisico ed alle patologie riscontrate nel seguente modo: “Imperfezione/infermità n. L3 – riferimento normativo Art. 582, comma 1 lettera L3 DPR 90/2010, come da “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto Ministro della Difesa 04.06.2014”; - dei verbali della Commissione medica e di ogni atto della stessa, nella parte in cui hanno determinato la non idoneità al servizio del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto (ivi compresi, ove occorrer possa: a) il Bando di indizione della procedura concorsuale per l’ammissione di 186 Allievi di prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale a.a. 2026-2027, di cui al decreto Interdirigenziale n. MD AB05933 DE12025 0001342 del 9.12.2025 (doc. 2), nella parte in cui disciplina, all’art. 10, lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, richiamando per l’idoneità dei concorrenti le direttive tecniche approvate con DM 4.6.2014, prevedendo che “I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali” (comma 13); b) l’avviso in data 18.05.2026, pubblicato sul portale inPA, con il quale si comunica che le prove di efficienza fisica e orali multidisciplinari per i concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti psicofisici, si svolgeranno “indicativamente dal 14 giugno al 31 luglio 2026 (…)” (doc. 3), connesso e consequenziale. e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo al Concorso per esami per l’ammissione di n. 186 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno, anno accademico 2026 – 2027, con condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione del ricorrente al completamento della procedura concorsuale e ad ogni altro atto consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per l'ammissione all'Accademia Navale, fondato sugli esiti di ablazione transcatetere di una via accessoria settale destra associati a pre-eccitazione ventricolare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 29 aprile 2026 con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di Selezione Marina Militare di Ancona lo ha dichiarato non idoneo e lo ha escluso dal concorso per 186 allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2026-2027. La non idoneità è stata ricondotta all'imperfezione/infermità indicata come L3, ai sensi dell'art. 582, comma 1, lettera L3, d.P.R. 90/2010 e della direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014, in relazione agli esiti di ablazione transcatetere di via accessoria settale destra in soggetto con pre-eccitazione ventricolare, sintomatico per cardiopalmo. Sono stati impugnati anche i verbali e gli atti della Commissione nella parte relativa alla non idoneità, nonché, ove occorrente, il bando nella parte concernente gli accertamenti psicofisici e l'esclusione dei candidati giudicati non idonei e l'avviso relativo alle successive prove concorsuali. Il ricorrente ha contestato la causa di inidoneità producendo documentazione sanitaria e ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e l'ammissione al completamento della procedura concorsuale, oltre alla tutela cautelare provvisoria.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né la domanda cautelare né la domanda di annullamento. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Collegio Medico Legale della Difesa, con facoltà di avvalersi di specialisti. Il verificatore dovrà esaminare la documentazione sanitaria e la disciplina tecnica applicabile, accertare la sussistenza, l'entità e gli eventuali riflessi menomanti della causa di imperfezione L3, indicare il codice attribuibile al candidato e riferire sull'idoneità al reclutamento. Dovrà inoltre verificare se il successo documentato dell'ablazione transcatetere abbia azzerato il rischio cardiovascolare connesso alla pre-eccitazione e determinato l'assenza di deficit funzionale. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione necessaria; le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico. La relazione dovrà essere comunicata, possibilmente, entro il 30 settembre 2026. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita. Il TAR ha inoltre ricordato l'onere di impugnare tempestivamente l'eventuale graduatoria sopravvenuta nel termine decorrente dalla pubblicazione.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
adozione di decreto cautelare provvisorio di sospensione dell’esecuzione
La tutela cautelare provvisoria è stata richiesta dal ricorrente, ma l'ordinanza non la decide espressamente.
artt. 19 e 66 c.p.a.
dispone una verificazione
Il giudice utilizza la verificazione per acquisire un accertamento tecnico in contraddittorio sulla condizione sanitaria contestata e sulla conseguente idoneità al reclutamento.
art. 582, comma 1, lettera L3, d.P.R. 90/2010
Imperfezione/infermità n. L3
È il riferimento normativo utilizzato dall'Amministrazione per motivare il giudizio di non idoneità psicofisica.
Decreto Ministro della Difesa 4 giugno 2014
Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
Costituisce la disciplina tecnica richiamata nel giudizio di non idoneità e dovrà essere fornita al verificatore per l'accertamento.
art. 10 del bando di concorso
I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali
Prevede l'effetto dell'accertamento di non idoneità psicofisica sull'ammissione alle successive prove.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Giustifica l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudizio di non idoneità psicofisica adottato nell'ambito di un concorso militare è contestato mediante documentazione sanitaria e richiede valutazioni specialistiche sulla persistenza della patologia, sulla sua entità e sui riflessi funzionali, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
- Nella verificazione relativa all'idoneità psicofisica al reclutamento militare, l'accertamento deve confrontare la condizione sanitaria concreta del candidato con la disciplina tecnica applicabile e deve considerare anche gli effetti di eventuali trattamenti chirurgici o terapeutici documentati, verificando se abbiano eliminato il rischio sanitario o determinato l'assenza di deficit funzionali rilevanti.
- Quando nelle more del giudizio sopravviene la graduatoria concorsuale, il candidato interessato deve impugnarla tempestivamente entro il termine di rito decorrente dalla sua pubblicazione, se intende contestarne gli effetti lesivi.
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo deve svolgersi in contraddittorio, con previa comunicazione alle parti, possibilità di partecipazione tramite difensore e consulente tecnico e verbalizzazione degli eventuali rilievi.
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