Cassazione Civile, Sentenza n. 37168/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento emesse a seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno 2004, sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse illegittima perché intervenuta in pendenza del giudizio di primo grado sull'avviso, mentre l'avviso contestava un'operazione elusiva richiamando l'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 il cui sesto comma prevedeva che l'iscrizione a ruolo potesse essere effettuata solo dopo la sentenza di primo grado. I giudici di merito avevano ritenuto invece legittima l'iscrizione a ruolo ritenendo che la fattispecie contestata non rientrasse nelle ipotesi dell'art. 37-bis e che l'eventuale sentenza favorevole influiva solo sull'esigibilità, non richiedendo l'emissione di un nuovo ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse, avendo l'Agenzia delle Entrate adottato provvedimenti di autotutela parziale che hanno rideterminato gli importi e avendo i contribuenti definito e integralmente versato tali importi; l'Agenzia ha quindi provveduto allo sgravio integrale degli importi iscritti a ruolo. I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo del pagamento del 'doppio contributo unificato' in ragione della sopravvenuta causa di inammissibilità dopo la proposizione del ricorso, richiamando orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
norma relativa alla contestazione di operazioni abusive e alla disciplina dell'iscrizione a ruolo; nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto che la fattispecie contestata ai ricorrenti non rientrasse nelle ipotesi previste dall'articolo e quindi non impedisse l'iscrizione a ruolo
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
norma richiamata in ordine all'esclusione dell'obbligo del 'doppio contributo unificato' quando la causa della rinuncia o dell'inammissibilità è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1-sexies
norma richiamata in relazione alla definizione dell'atto di autotutela parziale e alla definizione operata dai contribuenti con il pagamento degli importi richiesti dall'atto di autotutela
Cass. sentenza 07/12/2018, n. 31732
precedente giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui se la rinuncia o la causa sopravvenuta interviene dopo la proposizione del ricorso non sussiste l'obbligo del doppio contributo unificato
Massime di principio
- Se l'Amministrazione procede a un autotutela che annulla o ridetermina i provvedimenti impositivi e rimuove gli importi iscritti a ruolo, l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio può venire meno e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere
- La mera contestazione di abuso o elusione non impedisce automaticamente l'iscrizione a ruolo: occorre verificare se la fattispecie concreta rientra nelle ipotesi previste dall'art. 37-bis D.P.R. 600/1973
- La sentenza favorevole sull'avviso di accertamento influisce sull'esigibilità della cartella; non sempre è necessaria l'emissione di un nuovo ruolo quando l'atto prodromico viene annullato o modificato dall'Amministrazione
- Quando il giudizio diventa inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, è prassi richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali
- Non si può imporre il pagamento del 'doppio contributo unificato' se la causa di inammissibilità o la rinuncia sopravviene dopo la proposizione del ricorso, secondo consolidata giurisprudenza
- In casi simili è fondamentale documentare e depositare in giudizio i provvedimenti di autotutela e gli atti di sgravio per consentire al giudice di valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere; valutare anche soluzioni concordate o definizioni per eliminare l'onere della controversia
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