Cassazione Penale, Sentenza n. 27383/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto con cui il magistrato di sorveglianza aveva disposto l'espulsione di un cittadino straniero dal territorio nazionale quale sanzione alternativa alla detenzione. L'interessato, tramite il difensore, proponeva opposizione sostenendo che il decreto non era mai stato notificato al difensore e che, pertanto, non era decorso il termine per impugnarlo. Il magistrato di sorveglianza qualificava l'opposizione come tardiva ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e ne rifiutava la trattazione. Il ricorso per cassazione censurava, in sostanza, la declaratoria di tardività e la mancata considerazione della mancata notificazione al difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, poiché il provvedimento impugnato presentava un'abnormità strutturale: il magistrato di sorveglianza aveva esercitato un potere non attribuitogli, decidendo sull'opposizione e sulla sua inammissibilità per tardività, potere spettante invece al tribunale di sorveglianza quale giudice ad quem. Accertata d'ufficio la carenza di attribuzione, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per la decisione sull'opposizione.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
Il decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza quale sanzione alternativa alla detenzione è opponibile dinanzi al tribunale di sorveglianza; la decisione sull'opposizione, anche quanto alla tempestività, spetta al giudice ad quem.
d.lgs. n. 286 del 1998
Disciplina l'espulsione dello straniero; nel caso concreto viene richiamato per individuare il rimedio oppositivo e il giudice competente.
Massime di principio
- Quando un giudice esercita un potere che l'ordinamento non gli attribuisce, il provvedimento è affetto da abnormità strutturale ed è impugnabile con ricorso per cassazione.
- In materia di opposizione al decreto di espulsione disposto quale sanzione alternativa alla detenzione, la competenza a conoscere dell'opposizione e delle questioni preliminari sulla sua ammissibilità, inclusa la tardività, appartiene al tribunale di sorveglianza e non al magistrato di sorveglianza che ha emesso il decreto.
- La carenza di attribuzione del giudice che ha pronunciato sull'opposizione impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al giudice competente per la decisione nel merito dell'impugnazione.
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